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Home»Leggi, normativa e prassi»Reddito di emergenza 2021, novità con il Dl Sostegni: ecco come funziona

Reddito di emergenza 2021, novità con il Dl Sostegni: ecco come funziona

Daniele Bonaddio25 Marzo 20214 Mins Read
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Il Decreto Sostegni ha rifinanziato il Reddito di Emergenza per tre mensilità e spetta anche a chi ha terminato la NASpI. I dettagli.

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Gil, Pal e Gal reddito di cittadinanza

Il Governo guidato dal premier Draghi ha varato il Decreto Sostegni per venire incontro a famiglie e imprese colpite dalla crisi dovuta alla pandemia e fra le misura più importanti troviamo la proroga di 3 mensilità del Reddito di Emergenza. In tal contesto, le forze politiche di maggioranza hanno quindi pensato di prorogare il REM, ovvero la misura introdotta lo scorso anno in favore di coloro che non hanno altri ammortizzatori sociale. Si tratta di una misura straordinaria di sostegno al reddito, introdotta dal Decreto Rilancio, per supportare i nuclei familiari in condizioni di difficoltà economica. La misura è stata prorogata, decreto dopo decreto, fino a dicembre 2020.

Ora il Dl Sostegni riconosce il sussidio per ben tre mensilità (ReM 2021 marzo, aprile e maggio) ciascuna di un importo pari che va da 400 a 840 euro.

Vediamo quindi in dettaglio come funziona e quali sono i requisiti minimi da possedere e come fare domanda di ReM entro il 31 maggio.

Reddito di emergenza 2021 Decreto Sostegni: a chi spetta

Innanzitutto, i nuclei familiari devono essere in possesso di un valore del reddito familiare nel mese di dicembre 2020 inferiore ad una soglia pari a 400 euro:

  • moltiplicati per il corrispondente parametro della scala di equivalenza, fino ad un massimo di 2, corrispondente a 800 euro;
  • ovvero fino ad un massimo di 2,1 nel caso in cui nel nucleo familiare siano presenti componenti in condizioni di disabilità grave o non autosufficienza come definite ai fini ISEE.

Per i nuclei familiari che risiedono in abitazione in locazione, fermo restando l’ammontare del beneficio, la soglia è incrementata di un dodicesimo del valore annuo del canone di locazione come dichiarato ai fini ISEE.

Inoltre, i nuclei dovranno essere in possesso cumulativamente dei seguenti requisiti:

  • residenza in Italia, verificata con riferimento al componente richiedente il beneficio;
  • un valore del patrimonio mobiliare familiare con riferimento all’anno 2002 inferiore a una soglia di euro 10.000, accresciuta di euro 5.000 per ogni componente successivo al primo e fino ad un massimo di euro 20.000;
  • un valore dell’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) inferiore ad euro 15.000.
  • l’assenza, nel nucleo familiare, di componenti che percepiscano o abbiano percepito la nuova indennità per i lavoratori stagionali del turismo, degli stabilimenti termali e dello spettacolo.

Chi sono i soggetti esclusi

Non hanno diritto al Reddito di emergenza:

  • i soggetti che percepiscono o hanno percepito il bonus 600 euro, di cui gli artt. 27, 28, 29, 30 e 38 del D.L. n. 18/2020, convertito con modificazioni in L. n. 27/2020, ovvero di una delle indennità disciplinate in attuazione degli artt. 44, 84 e 85 del medesimo decreto legge;
  • i soggetti che si trovano in stato detentivo, per tutta la durata della pena;
  • coloro che sono ricoverati in istituti di cura di lunga degenza o altre strutture residenziali a totale;
  • i percettori del Reddito di cittadinanza.

Aspetti fiscali

Il beneficio economico è esente dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF).

Reddito di emergenza per chi ha terminato la NASpI e la DIS-COLL

Le quote di Rem sono altresì riconosciute, indipendentemente dal possesso dei requisiti previsti e nella misura prevista per nuclei composti da un unico componente, ai soggetti con ISEE in corso di validità, ordinario o corrente, non superiore ad euro 30.000, che hanno terminato tra il 1° luglio 2020 e il 28 febbraio 2021 la NASpI o la DIS-COLL. Pertanto non vi sarà un’ulteriore proroga della Naspi, ma chi ha terminato questo sussidio può accedere al REM.

Chiaramente non devono essere titolari di un contratto di lavoro subordinato, con esclusione:

  • di un contratto di lavoro intermittente senza diritto all’indennità di disponibilità;
  • di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, ovvero di una pensione diretta o indiretta, ad eccezione dell’assegno ordinario di invalidità.

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