Il Referendum su voucher e appalti si terrà domenica 28 maggio 2017. Lo ha stabilito il Governo con Decreto del 14 marzo, emanato dal Consiglio dei Ministri numero 17/2017.
Il Consiglio dei ministri numero 17/2017 ha infatti approvato il decreto per l’indizione dei referendum popolari relativi alla “abrogazione di disposizioni limitative della responsabilità solidale in materia di appalti” e alla “abrogazione di disposizioni sul lavoro accessorio (voucher)”.
Referendum su voucher e appalti
I Referendum abrogativi sono nati su iniziativa della CGIL e riguardano i voucher e la responsabilità solidale negli appalti. Questi i testi che si troveranno sulle schede:
Abrogazione del lavoro accessorio (voucher)
«Volete voi l’abrogazione degli articoli 48, 49 e 50 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante “Disciplina organica dei contratti di lavoro e revisione della normativa in tema di mansioni, a norma dell’art. 1, comma 7, della legge 10 dicembre 2014, n. 183”?»
Responsabilità solidale negli appalti.
«Volete voi l’abrogazione dell’art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, recante “Attuazione delle deleghe in materia di occupazione e mercato del lavoro, di cui alla legge 14 febbraio 2003, n. 30”, comma 2, limitatamente alle parole “Salvo diversa disposizione dei contratti collettivi nazionali sottoscritti da associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative del settore che possono individuare metodi e procedure di controllo e di verifica della regolarità complessiva degli appalti,” e alle parole “Il committente imprenditore o datore di lavoro è convenuto in giudizio per il pagamento unitamente all’appaltatore e con gli eventuali ulteriori subappaltatori. Il committente imprenditore o datore di lavoro può eccepire, nella prima difesa, il beneficio della preventiva escussione del patrimonio dell’appaltatore medesimo e degli eventuali subappaltatori. In tal caso il giudice accerta la responsabilità solidale di tutti gli obbligati, ma l’azione esecutiva può essere intentata nei confronti del committente imprenditore o datore di lavoro solo dopo l’infruttuosa escussione del patrimonio dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori.”?»
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