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Home»Leggi, normativa e prassi»Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Ricongiunzione dei periodi assicurativi per i liberi professionisti

Antonio Maroscia22 Maggio 20142 Mins Read
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Circolare INPS sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti

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Con circolare n.79 del 14/05/2013 l’INPS fornisce le indicazioni operative ai fini della ricongiunzione dei periodi assicurativi ai fini previdenziali per i liberi professionisti ai sensi della L. 45/1990.

Con la circolare vengono fornite le tabelle dei coefficienti da usare per i piani di ammortamento degli oneri di ricongiunzione dei periodi assicurativi relativi alle domande presentate del 2014, aggiornati in base al tasso di variazione medio annuo dell’indice dei prezzi al consumo per le famiglie indicato dall’ISTAT per il 2013, come previsto dalla succitata legge.

Le tabelle allegate alla circolare n.79 del 14/05/2013 sono state aggiornate quindi in base al tasso di variazione medio annuo accertato dall’ISTAT per il 2013, pari al 1,1%.

ISTRUZIONI ED ESEMPI

La circolare passa quindi ad illustrare alcuni esempi di calcolo in base a quanto stabilito dalla normativa e successivamente presenta le tabelle aggiornate, che per comodità alleghiamo a fondo articolo insieme alla circolare.

  1. Determinazione della rata di ammortamento mensile nel caso di concessione della dilazione di pagamento dell’onere di ricongiunzione.
    L’importo della rata si determina moltiplicando l’ammontare del debito da rateizzare per il coefficiente riportato nella tabella I/2014 in corrispondenza del numero delle rate mensili concesse per l’ammortamento.
  2. Determinazione del debito residuo da versare in unica soluzione nel caso in cui i pagamenti rateali vengano sospesi prima dell’estinzione del debito.
    Il coefficiente per la determinazione del debito residuo deve essere ricercato nella tabella II/2014 in corrispondenza del numero delle rate che l’assicurato avrebbe dovuto ancora pagare per perfezionare l’operazione di ricongiunzione, numero di rate che è ricavato come differenza fra il numero delle rate mensili originariamente concesse ed il numero di mensilità già corrisposte. La somma da versare, riferita alla data di scadenza dell’ultima rata pagata, si determina moltiplicando l’importo della rata per il coefficiente sopra indicato.

Allegati

  Circolare numero 64 del 20-05-2014 (115,6 KiB, 140 hits)

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