>> Entra nel nuovo Canale WhatsApp di Lavoro e Diritti
di Daniele Bonaddio - 9 Dicembre 2021
Confermata anche per il 2021 la riduzione dei contributi INPS pari all’11,50% in favore delle imprese operanti nel settore dell’edilizia (di cui all’articolo 29 del D.L. n. 244/1995). La conferma è arrivata per mezzo del decreto del Ministero del Lavoro e delle politiche sociali del 30 settembre 2021 (di concerto con il MEF e la Corte dei Conti), che ribadisce l’applicazione dello sgravio contributivo pari all’11,50% anche per quest’anno.
A tal fine, l’INPS con la Circolare n° 181 del 07-12-2021 recepisce la novella normativa e fornisce le indicazioni e le modalità operative per usufruire dell’agevolazione contributiva.
Per usufruire dell’agevolazione i datori di lavoro del settore edile:
Le istanze finalizzate all’applicazione della riduzione contributiva relativamente all’anno 2021 devono essere inviate esclusivamente, in via telematica, avvalendosi del modulo “Rid-Edil”. Tale modulo è disponibile all’interno del cassetto previdenziale aziende del sito internet dell’Istituto, nella sezione “comunicazioni on-line”, funzionalità “invio nuova comunicazione”.
Successivamente, le domande presentate saranno sottoposte a controllo automatizzato da parte dei sistemi informativi centrali dell’Istituto e definite entro il giorno successivo.
In caso di esito positivo, si aggiorna la posizione contributiva del datore di lavoro al fine di consentire il godimento del beneficio; in tal caso viene attribuito il Codice Autorizzazione “7N” per il periodo 2021. L’esito sarà visualizzabile all’interno del Cassetto previdenziale aziendale. In ogni caso lo sgravio si riferirà al periodo che va da gennaio a dicembre 2021.
Nel caso in cui l’azienda presenti “matricole sospese o cessate”, il datore di lavoro dovrà inoltrare una specifica istanza reperibile sul sito dell’INPS. La sede INPS competente, dopo aver verificato la spettanza del beneficio, attribuirà il codice “7N” relativamente all’ultimo mese in cui la matricola era attiva.
Mentre in caso di operai non più in forza, i datori di lavoro potranno fruire del beneficio valorizzando nella sezione individuale del primo flusso UniEmens utile gli stessi elementi previsti per gli operai ancora in forza.
Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto.