Una notizia attesa da più parti quella che vede in data 22 marzo l’ok delle parti sociali alla firma del rinnovo del contratto commercio scaduto nel 2019. Venerdì scorso infatti le sigle sindacali di Confcommercio, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs Uil hanno pubblicamente dichiarato di aver trovato un’intesa, in merito alla sottoscrizione del rinnovo del Ccnl settore Terziario, Distribuzione e Servizi (detto appunto del commercio).
In base all’accordo raggiunto, i lavoratori riceveranno in busta paga un bonus una tantum di 350 euro e un acconto di 30 euro sui futuri aumenti contrattuali a partire da aprile 2023. Entrambi gli importi però saranno riparametrati per livello d’inquadramento.
Alla luce di queste premesse, ecco allora alcuni aspetti interessanti del rinnovo Ccnl Terziario, Servizi e Distribuzione.
Cosa riguarda il rinnovo del Ccnl commercio
Bisogna tornare al 2019 per trovare l’ultimo accordo in ordine cronologico, per il settore terziario, distribuzione e servizi, che quindi necessitava di una revisione sostanziale, sia dal punto di vista giuridico-normativo che dal punto di vista della busta paga.
Non era infatti sufficiente il solo, e parziale, intervento costituito dalla sottoscrizione del Protocollo straordinario di settore del 12 dicembre 2022, il quale pur definì – nell’ambito del percorso negoziale per il rinnovo del Ccnl Terziario, Distribuzione e Servizi – il versamento di un ammontare a titolo di una tantum a favore dei lavoratori in forza al 12 dicembre 2022, che abbiano prestato l’attività lavorativa nel periodo 2020-2022.
Al contempo detto Protocollo straordinario indicò altresì l’erogazione, a cominciare da primo aprile 2023, di una somma uguale a 30,00 euro lordi mensili – da ritenersi acconto assorbibile dai futuri incrementi contrattuali.
Di fatto la contrattazione continuava dal 2022, quando appunto le parti avevano trovato l’accordo sul Protocollo, onde evitare la scadenza del Ccnl subito dopo l’emergenza sanitaria. Ora l’auspicato rinnovo.
A quali contratti si applica il rinnovo
Il contratto collettivo commercio regola in modo unitario i rapporti di lavoro a tempo indeterminato e, per quanto compatibile con le disposizioni di legge, i rapporti di lavoro a tempo determinato e di somministrazione, tra tutte le aziende del terziario di mercato (distribuzione e servizi).
Nel testo del rinnovo, oltre alla risposta normativa al cd. lavoro disagiato con l’innalzamento dell’indennità per le clausole elastiche per il part time, troviamo anche aggiornamenti in tema di disciplina sul contratto a tempo determinato. Alla lavoratrice viene altresì garantito il passaggio dal tempo pieno al tempo parziale (come pure il trasferimento ad altra sede lavorativa).
Causali rapporti a tempo determinato
In particolare, l’accordo per il rinnovo interviene sul tema delle causali per i rapporti a tempo determinato di durata maggiore di dodici mesi, nella direzione già fissata dal Decreto Lavoro. Quest’ultimo infatti dava alla contrattazione collettiva il ruolo di disciplinare dettagliatamente in argomento, in modo da considerare le specificità del settore commercio.
Tra le aggiornate causali per il tempo determinato, nel testo troviamo ad es. saldi, fiere, festività natalizie e pasquali, ma anche digitalizzazione e riduzione impatto ambientale.
Ruolo della contrattazione di secondo livello
Non solo. Nel rinnovo Ccnl terziario, distribuzione e servizi c’è anche spazio per indicare il ruolo della contrattazione di secondo livello, che potrà intervenire in materia di contratti e rapporti a tempo determinato, al fine di rintracciare ulteriori causali, ma anche approntare percorsi di stabilizzazione dei contratti di questo tipo, aumentare l’orario dei lavoratori a tempo parziale nelle unità produttive, o identificare altri eventi o situazioni – rilevanti per il contesto territoriale – che possano giustificare il ricorso a nuovi contratti a tempo determinato.
Aumenti in busta paga
Milioni di lavoratori e lavoratrici del settore commercio, distribuzione e terziario potranno finalmente avvalersi di un aumento dei minimi retributivi, corrispondente ad euro 240 per il quarto livello di inquadramento (da riparametrare per tutti gli altri livelli). Detta somma è però da intendersi comprensiva di quanto già riconosciuto, con il succitato Protocollo straordinario del dicembre 2022.
Non solo. Al fine di compensare l’esteso periodo di carenza contrattuale, sarà anche disposta una somma una tantum pari a euro 350 per il quarto livello di inquadramento (da riparametrare per tutti gli altri livelli). Detta somma sarà versata in due tranche di pari entità a luglio 2024 e a luglio 2025.
Nel testo del rinnovo Ccnl si precisa altresì che detto ammontare sarà riproporzionato sulla scorta della durata del rapporto, ed all’effettivo servizio prestato nel lasso di tempo compreso tra il primo gennaio 2022 e il 31 marzo 2023.
Infine le parti che hanno firmato l’atteso rinnovo del contratto commercio, hanno disposto che l’elemento retributivo di acconto di futuri aumenti contrattuali (AFAC), pagato dalla mensilità di aprile 2023, sarà inglobato dall’entità dell’una tantum fino a concorrenza.
Ulteriori temi affrontati con il rinnovo
Tra gli altri aspetti da ricordare in merito al rinnovo Ccnl, oltre ai richiami alla centralità della formazione per la competitività delle aziende e per l’occupabilità dei lavoratori, abbiamo quelli inerenti il welfare contrattuale – in particolare la previsione dell’aumento pari a 3 euro della quota, a carico del datore di lavoro, del contributo obbligatorio a favore del Fondo EST, allo scopo di potenziare l’assistenza sanitaria integrativa. Ciò avverrà a partire dal primo aprile 2025.
Inoltre, troviamo l’aggiornamento e la revisione del sistema di classificazione del personale, con particolare attenzione verso le figure professionali collegate alla pubblicità, marketing e comunicazione, come pure al mondo delle ICT – Information and Communication Technologies. Al contempo con il rinnovo Ccnl commercio sono introdotte nuove figure come il data entry agent o l’addetto e-commerce.
Nel testo più spazio alla parità di genere e all’equa distribuzione dei carichi di famiglia, con un congedo parentale agevolato e un congedo ad hoc per le donne lavoratrici vittime di violenza – e il collegato beneficio per cui il relativo godimento viene computato ai fini del TFR, dell’anzianità di servizio, della maturazione delle ferie e delle mensilità aggiuntive.
Contratto collettivo settore commercio: periodo di validità
Ricordiamo infine il citato Ccnl dispiegherà i suoi effetti, e dunque sarà valido, nel periodo di tempo comprese tra il primo marzo 2023 e il 31 marzo 2027. Perciò da qui ai prossimi quattro anni sarà punto di riferimento per tutti gli operatori compresi nel campo di applicazione del testo.