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Home»Leggi, normativa e prassi»Laurea conseguita prima del ’96: riscatto agevolato con opzione contributivo

Laurea conseguita prima del ’96: riscatto agevolato con opzione contributivo

Daniele Bonaddio28 Gennaio 20204 Mins Read
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Possibile riscattare la laurea, con criteri agevolati, anche per periodi precedenti al 1° gennaio 1996 scegliendo il contributivo.

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Riscatto laurea conseguita prima del 1996

Avvicinare la pensione, a costi agevolati, con il riscatto della laurea è ora possibile anche per chi ha conseguito la laurea prima del 1° gennaio 1996. L’agevolazione è consentita a una condizione: che il richiedente abbia presentato precedentemente al riscatto una domanda di opzione per il calcolo con il sistema contributivo.

Tale scelta permette di poter determinare l’intero costo del riscatto secondo i nuovi meccanismi di calcolo del “Decretone” (Dl 4/2019, convertito con modificazioni in Legge 26/2019). In tali casi, infatti, il costo sarà determinato con il sistema dell’aliquota percentuale rispetto a alla riserva matematica (più oneroso).

Il nuovo orientamento è stato spiegato dall’INPS con la Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020.

Riscatto della laurea: come si calcola l’onere

Il calcolo dell’onere da riscatto è disciplinato dall’art. 2 del D.lgs. n. 184/1997. Tale norma prevede che l’onere per il riscatto dei corsi universitari di studio può essere determinato in due modi:

  • sistema retributivo;
  • sistema contributivo.

L’utilizzo dell’uno o dell’altro metodo dipende dalla collocazione temporale dei periodi oggetto di riscatto, ossia ante o posto 1° gennaio 1996.

In particolare, per il calcolo dell’onere dei periodi di riscatto, da valutare con il sistema contributivo, si applicano le aliquote contributive di finanziamento vigenti nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda.

La retribuzione di riferimento è quella assoggettata a contribuzione nei dodici mesi meno remoti rispetto alla data della domanda ed è rapportata al periodo oggetto di riscatto. Detta retribuzione è attribuita temporalmente e proporzionalmente ai periodi riscattati.

Inoltre, la rivalutazione del montante individuale dei contributi ha effetto dalla data della domanda di riscatto. Pertanto, ai fini dell’accredito del periodo riscattato sulla posizione assicurativa dell’interessato dovrà essere attribuita, collocandola temporalmente in tale periodo, la stessa retribuzione presa a base di calcolo dell’onere, rapportata ovviamente allo stesso periodo riscattato.

Per il solo riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo, il cd. “Decretone” D.L. n. 4/2019, convertito con modificazioni in L. n. 26/2019), l’onere è costituito:

  • dal versamento di un contributo, per ogni anno da riscattare, pari al livello minimo imponibile annuo moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Ago.

Riscatto della laurea conseguita prima del 1996: nuovo orientamento INPS

Come noto, i periodi assicurativi collocati temporalmente prima del 31 dicembre 1995 vengono riscattati con il metodo della riserva matematica. Tuttavia, rimaneva il nodo circa il caso in cui l’assicurato avesse presentato, prima del riscatto, una domanda di opzione al sistema contributivo oppure opzione donna.

In questi casi, stabilisce l’INPS, il riscatto verrà determinato con il sistema dell’aliquota percentuale anziché con il metodo della riserva matematica.

Riscatto laurea: opzione irrevocabile

La scelta di aderire al calcolo dell’onere di riscatto determinato con il diverso criterio del calcolo a percentuale per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione in parola rende irrevocabile l’opzione stessa.

Tale conseguenza rimane ferma anche laddove l’interessato eserciti l’opzione e successivamente accetti il riscatto per effetto del quale raggiunga un’anzianità contributiva pari o superiore a 18 anni al 31 dicembre 1995

Opzione donna e Gestione separata

Quanto finora esposto è valevole anche in caso di richiesta d’accesso all’opzione donna o al computo dei periodi nella Gestione separata INPS. La conseguenza naturale risiede nel fatto che tali forme di pensionamento determinano il passaggio al sistema contributivo.

Infine, l’INPS informa che:

  • l’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio della facoltà di opzione per il sistema contributivo è determinato secondo il criterio del calcolo a percentuale;
  • l’onere di riscatto per le domande presentate successivamente all’esercizio dell’opzione è definito secondo le regole generali, con riferimento alla data di presentazione della domanda stessa e alla collocazione temporale dei periodi.

INPS, Circolare n. 6 del 22 gennaio 2020

Alleghiamo il testo della circolare INPS in oggetto.

  Circolare INPS numero 6 del 22-01-2020 (122,0 KiB, 2.831 hits)

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