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Sanzioni per omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori, chiarimenti INL

Ispettorato Nazionale del Lavoro, sanzioni da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico.


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di - 16 Ottobre 2017

Con lettera circolare prot. numero 3 del 12 ottobre 2017 l’INL, l’Ispettorato Nazionale del Lavoro, fornisce indicazioni univoche sui provvedimenti sanzionatori da applicare in caso di omessa sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico.

La lettera circolare n. 3/2017 illustra tre tipologie di comportamenti omissivi dell’obbligo sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico, andando a chiarire la condotta da adottare per ognuna.

Sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico

L’art. 41 del d.lgs. n. 81/2008, Testo Unico in materia di sicurezza sul lavoro, obbliga l’azienda a sottoporre i lavoratori a sorveglianza sanitaria nel momento in cui vi siano evidenti rischi specifici, rilevati in sede di valutazione dei rischi e redazione del DVR.

Quest’obbligo tuttavia non è esplicitamente individuato da un’unica norma, nel Testo Unico infatti sono previste almeno 3 tipologie di comportamenti omissivi. Inoltre ognuna di queste 3 tipologie di omissioni ha una sua specifica sanzione.

La circolare elenca specificatamente quali sono le 3 omissioni legate alla sorveglianza sanitaria dei lavoratori, Sorveglianza sanitaria dei lavoratori e fornisce le indicazioni per uniformare il comportamento da parte di tutto il personale ispettivo in caso di adozione dei provvedimenti sanzionatori.

Sanzioni in caso di mancata sorveglianza sanitaria dei lavoratori esposti ad un rischio specifico

Per l’INL la sanzione per omessa sorveglianza sanitaria è da applicare se l’omissione è riconducibile ai seguenti casi previsti dal d. lgs. n. 81/2008:

  1. nei casi in cui è obbligatorio valutare lo stato di salute del lavoratore, per potergli affidare compiti specifici. (es. lavori in quota, lavori in sotterraneo o in ambienti chiusi in genere, lavori subacquei, ecc.) – Art. 18 comma 1 lettera c);
  2. in tutti i casi in cui è obbligatoria la sorveglianza sanitaria sulla base della normativa vigente – Art 18 comma 1 lettera g);
  3. nei casi in cui un lavoratore soggetto a sorveglianza sanitaria, anche se sottoposto a visita, esami ecc. non si è ancora avuto un giudizio di idoneità, ed in sede ispettiva lo stesso sia trovato a svolgere comunque determinate mansioni – Art. 18 comma 1 lettera b).

Omessa sorveglianza sanitaria in settori diversi dall’edilizia

L’INL ricorda infine che nei casi in cui gli ispettori riscontrino l’omessa sorveglianza sanitaria in settori diversi dall’edilizia, gli stessi non potranno elevare sanzioni.

Comunque nel rispetto delle competenze in tema di vigilanza devono comunicare la notizia di reato all’Autorità Giudiziaria ai sensi dell’art. 347 del c.p.p.

Lettera circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria

Di seguito in allegato la lettera circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro.

  INL: lettera circolare n. 3/2017 sulla sorveglianza sanitaria (674,5 KiB, 1.084 hits)

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Tags: Ispettorato del LavoroSicurezza sul lavoro