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Sgravi contributivi per contratti di secondo livello: chiarimenti dall’INPS

Aumentano gli sgravi contributivi per i datori di lavoro che hanno erogato premi ai dipendenti, con la contrattazione di secondo livello


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di - 10 Ottobre 2019

Via libera al conguaglio contributivo per i datori di lavoro che hanno erogato premi ai propri dipendenti, nel 2013, con la contrattazione di secondo livello. Infatti è stato rideterminata la percentuale dell’agevolazione contributiva da applicare sulla retribuzione dei lavoratori interessati, che passa quindi dal 2,25% al 2,47%. Ergo, i dator di lavoro – già autorizzati a fruire dello sgravio contributivo – possono ora chiedere in sede di conguaglio contributivo un’ulteriore percentuale dello 0,22%. Per i datori di lavoro non agricoli le operazioni di recupero dovranno essere effettuate entro il 16 gennaio 2019.

La notizia è giunta per mezzo dell’INPS con il Messaggio n. 3634 dell’8 ottobre 2019, fornendo le istruzioni operative – in base alle categorie dei datori di lavoro – su come gestire il recupero INPS.

Sgravi contributivi per contratti di secondo livello: la rideterminazione del tetto massimo

In attuazione delle previsioni in materia di sgravi contributivi sulle erogazioni previste dai contratti collettivi di secondo livello, il D.I. (MLPS-MEF) 14 febbraio 2014 ha disciplinato l’incentivo riferito ai premi corrisposti nel 2013. Tale Decreto Interministeriale ha individuato nel 2,25% della retribuzione dei lavoratori interessati il tetto entro il quale è stato possibile richiedere il beneficio. Eventuale rideterminazione della percentuale può essere effettuata in sede di Conferenza dei Servizi tra le Amministrazioni interessate, nella misura del 5%.

A distanza di circa nove anni, le Amministrazioni interessate hanno concordato che le somme residue riferite all’anno 2013 siano utilizzate rideterminando. In particolare, il tetto della retribuzione dei lavoratori interessati è passato dal 2,25% al 2,47%.

Conguaglio contributivo

Alla luce di quanto appena affermato, i datori di lavoro già autorizzati allo sgravio per la citata annualità possono recuperare l’ulteriore percentuale spettante, pari allo 0,22%, in sede di conguaglio contributivo. Da notare che le percentuali aggiuntive potranno essere fruite nella loro interezza esclusivamente in presenza di premi il cui ammontare complessivo si sia collocato nei limiti del tetto rideterminato (2,47%) ovvero lo abbia superato.

Di conseguenza, i datori di lavoro dovranno limitarsi al recupero della sola quota effettivamente spettante, qualora l’erogazione oggetto di sgravio sia stata di importo inferiore rispetto a detta percentuale.

Facciamo un esempio.

Si ricorda che lo sgravio contributivo è così articolato:

Condizioni di fruizione e sanzioni

Nel documento di prassi, l’INPS rammenta che la concreta fruizione dell’incentivo rimane subordinata al rispetto delle condizioni previste in materia di regolarità contributiva (Durc). Inoltre, bisogna sempre tenere conto della parte economica degli accordi e contratti collettivi.

Attenzione però: qualora il lavoratore fruisce del benefico in maniera indebita, il datore è obbligato:

Premi per contratti di secondo livello 2013: istruzioni operative

Ai fini del conguaglio contributivo, i datori di lavoro (non agricoli) saranno contrassegnati dal codice di autorizzazione “9D”.

I datori di lavoro agricoli, invece, già ammessi allo sgravio per l’anno 2013, potranno recuperare, tramite compensazione sui contributi dovuti, l’ulteriore percentuale di sgravio spettante. La richiesta di sgravio per l’ulteriore quota di incentivo spettante per l’anno 2013 deve essere effettuata utilizzando il relativo modulo “SC94”.

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Tags: Assunzioni AgevolateINPS