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Nuovo interpello in materia di Sicurezza per il lavoro ferroviario

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza ha rilasciato un nuovo interpello relativamente al lavoro in ambito ferroviario.


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di - 27 Giugno 2018

La Commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza presso il Ministero del Lavoro ha rilasciato un nuovo interpello relativamente al lavoro ferroviario.

In particolare l’interpello risponde a due differenti quesiti posti dall’associazione FerCargo la quale ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere di questa Commissione relativamente alle diciture “ad un solo macchinista” e al “dispositivo vigilante”.

Sicurezza per il lavoro in ambito ferroviario: i quesiti

L’associazione FerCargo ha avanzato istanza di interpello per conoscere il parere della Commissione ministeriale in merito:

  1. “[…] al modulo di condotta per i treni merci sul territorio italiano ad un solo macchinista in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’attività di vigilanza”;
  2. all’utilizzo “del dispositivo vigilante e più in generale in merito alla correttezza dell’utilizzo di qualsiasi dispositivo omologato unitamente alla locomotiva stessa (se utilizzata dai macchinisti nel rispetto dei turni previsti dal DLGS. 23 dicembre 2010 n. 264) in modo da fornire criteri interpretativi e direttivi per l’esercizio dell’attività di vigilanza”.

La risposta della Commissione interpelli

Per quanto riguarda il primo punto dell’istanza di interpello presentata da FerCargo, la commissione specifica che si è già espressa in tal senso con l’interpello n. 2 del 21 marzo 2016. Il citato interpello era stato rilasciato in risposta ad un quesito posto dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. Vista la sovrapposizione degli argomenti la commissione rimanda alla lettura di questo interpello.

  Interpello Sic. Lavoro n. 2 del 21 marzo 2016 (435,7 KiB, 445 hits)

Per quanto riguarda il secondo punto invece, la Commissione ritiene di non potersi esprimere sulla necessità di “utilizzo del dispositivo vigilante”. In merito alla correttezza di utilizzo la Commissione rileva che il datore di lavoro deve sempre valutare l’impatto dell’uso di un dispositivo sulla salute e sicurezza dei lavoratori durante la valutazione dei rischi, anche se questo è conforme a norme europee. Infine la Commissione ritiene di non potersi esprimere in merito alle caratteristiche di una specifica tipologia di strumento di controllo o dispositivo vigilante, in quanto questo esula dalle proprie competente.

Interpello n. 5/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

In ultimo rilasciamo come di consueto il testo dell’interpello per la sua lettura e analisi.

  Interpello Sic. Lavoro numero 5-2018 (316,9 KiB, 448 hits)

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Tags: interpelliSicurezza sul lavoro