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Società a responsabilità limitata a capitale ridotto per over e under 35

Per il MISE, la società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dal decreto sviluppo, può essere costituita sia dagli over che dagli under 35 anni


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di - 5 Settembre 2012

Il Ministero dello sviluppo economico, con nota n. 0182223 dello scorso 30 agosto 2012, ha fornito alcune precisazioni in merito alla società a responsabilità limitata a capitale ridotto, introdotta dal Decreto Sviluppo, D.L. n. 83/2012.

La nota del MISE specifica che tale tipo di società può essere costituita sia da persone fisiche over 35 che da under 35. Ma andiamo con ordine.

L’art. 44 del decreto sviluppo, istituisce la Società a responsabilità limitata a capitale ridotto, stabilendo che:

“Fermo quanto previsto dall’articolo 2463-bis del codice  civile (ossia la SSRL), la società a responsabilità limitata a capitale ridotto puo’ essere costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta’  alla  data  della costituzione”.

L’atto costitutivo deve essere redatto per atto pubblico e  deve indicare gli elementi di cui al secondo comma dell’articolo  2463-bis del codice civile, ma per disposizione dello stesso atto  costitutivo l’amministrazione della società può essere affidata a  una  o  piu’ persone fisiche anche diverse dai soci.

Diversamente dalla società a responsabilità limitata semplificata (SSRL), “per disposizione dello stesso atto  costitutivo l’amministrazione della societa’ puo’ essere affidata a  una  o  piu’ persone fisiche anche diverse dai soci”.

Leggi anche: decreto sviluppo: le misure per il lavoro

In sede di conversione del decreto legge, è stato aggiunto il comma 4 –bis secondo il quale,

Al fine di favorire l’accesso dei giovani imprenditori  al credito, il Ministro dell’economia e delle  finanze  promuove,  senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza  pubblica,  un  accordo con l’Associazione bancaria italiana per fornire credito a condizioni agevolate  ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto.

La Camera di commercio  di Potenza chiede chiarimenti in merito a quanto disposto dal comma 1 art 44, secondo il quale “la società a responsabilità limitata a capitale ridotto può essere costituita con contratto o atto unilaterale da persone fisiche che abbiano compiuto i 35 anni di età alla data della costituzione”.

Secondo il Ministero, la disposizione introdotta in sede di conversione del decreto legge, dal comma  4-bis, finisce con il suo riferimento “ai giovani di età inferiore a trentacinque anni, che intraprendono attività imprenditoriale attraverso la costituzione di una società a responsabilità limitata a capitale ridotto”, finisce per condizionare anche l’interpretazione del primo comma dell’art 4.

Se infatti, si legge nella nota del Ministero, “ la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita da  persone  fisiche  che abbiano  compiuto  i  trentacinque  anni  di  eta’  alla  data  della costituzione e se, nel contempo, ai sensi del comma 4-bis i giovani di  età inferiore  a  trentacinque  anni,  possono intraprendono attivita’ imprenditoriale attraverso la costituzione di una societa’ a responsabilita’ limitata a capitale ridotto, sembra doversene dedurre che il primo comma, seppur con dizione fuorviante, intende esprimere il concetto che la s.r.l. a capitale ridotto può essere costituita sia da persone fisiche di età inferiore, sia da persone fisiche di età superiore ai 35 anni”.

D. lg. nr. 83/2012 decreto sviluppo

  Nota MISE su Srl a capitale ridotto (182,0 KiB, 756 hits)

 

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Categories: Leggi, normativa e prassi
Tags: ABC Fiscogoverno