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di Daniele Bonaddio - 16 Dicembre 2020
L’INPS, con la Circolare 145 del 14 dicembre 2020, fornisce ulteriori chiarimenti in merito alla sospensione dei contributi previdenziali per il mese di dicembre 2020 causa Covid-19. L’argomento è stato oggetto di numerose modifiche nel susseguirsi dei vari decreti Ristori. Ultimo intervento in ordine cronologico è il Dl 157/2020 Decreto Ristori quater.
In particolare si specifica che la sospensione riguarda i contributi relativi a dicembre degli esercenti attività d’impresa, arte o professione; inoltre, per i datori di lavoro, la sospensione riguarda, a determinate condizioni, i contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori dipendenti di competenza del mese di novembre e da versare entro la scadenza del 16 dicembre.
La medesima disposizione normativa indica, altresì, le modalità di recupero dei contributi sospesi, i quali possono avvenire: una tantum oppure a rate.
Vediamo quindi nel dettaglio a chi si applica la sospensione contributiva nel mese di dicembre e soprattutto entro quando restituire gli importi all’INPS.
Come detto in premessa il Decreto Ristori Quater ha previsto la sospensione del versamento dei contributi INPS, relativamente al mese di dicembre 2020. I beneficiari della sospensione, in particolare sono gli esercenti attività d’impresa, arte o professione, con:
Da notare che i versamenti in scadenza nel suddetto mese di dicembre 2020 sono sospesi anche per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione che abbiano intrapreso l’attività di impresa, di arte o professione in data successiva al 30 novembre 2019. Per tali soggetti la sospensione dei versamenti non richiede la verifica del requisito della diminuzione del fatturato.
A tal fine, l’INPS comunicherà all’Agenzia delle Entrate i dati identificativi dei soggetti che si avvalgono della sospensione. Ciò per verificare in capo ai medesimi la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge riguardanti i ricavi e la riduzione del fatturato.
Il successivo co. 3 dell’art. 2 e estende l’applicazione della sospensione a prescindere dal requisito del calo di fatturato:
I datori di lavoro privati con dipendenti possono usufruire delle sospensioni dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali (lettere B, C e D sopra descritte), in relazione ai relativi dipendenti che operano nelle sedi ubicate nelle zone colpite dall’emergenza.
Gli ambiti territoriali sono stati individuati, alla data del 26 novembre 2020, dalle relative ordinanze del Ministro della Salute, come segue:
Pertanto le variazioni intervenute successivamente alla data del 26 novembre 2020, della collocazione delle Regioni e delle Province autonome, rispetto alle zone gialle, arancioni e rosse, non hanno effetti per l’applicazione della presente sospensione contributiva.
Come anticipato in premessa, i contributi previdenziali e assistenziali dovranno essere recuperati:
Si precisa, infine, che le rate sospese dei piani di ammortamento già emessi, la cui scadenza ricade nel mese di dicembre 2020, per i soggetti interessati dalla sospensione, dovranno essere versate, in unica soluzione, entro il 16 marzo 2021. A tal proposito, non si fa luogo al rimborso di quanto già versato.
Di seguito la circolare INPS 145/2020 e relativi allegati in merito alla sospensione dei versamenti contributivi ai sensi del decreto-legge 157 del 30 novembre 2020.