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di Daniele Bonaddio - 10 Aprile 2020
L’INPS ho rilasciato la Circolare 52 del 9 aprile con le ultime indicazioni sulla sospensione dei contributi e degli adempimenti previdenziali. Stop, fino al 30 aprile 2020, agli adempimenti e ai versamenti contributivi INPS concessi ai soggetti iscritti alle diverse Gestioni ed operanti alla data del 2 marzo 2020 nel territorio nazionale.
Possono usufruire della sospensione:
In particolare, i contributi previdenziali ed assistenziali oggetto di sospensione sono quelli con scadenza legale prevista dal 2 marzo 2020 al 30 aprile 2020.
Per quanto riguarda i lavoratori autonomi iscritti alla Gestione speciale agricola e alle Gestioni speciali degli artigiani e dei commercianti, compresi i professionisti obbligati alla Gestione separata, nel periodo di sospensione non sono previste scadenze di versamento riferite alla contribuzione corrente.
Con la Circolare l’INPS riepiloga le novità introdotte dall’art. 62 del D.L. n. 18/2020 (cd. “Decreto Cura Italia”).
Il co. 2 dell’art. 62 del “Decreto Cura Italia” dispone anche la sospensione:
che scadono nel periodo compreso tra l’8 marzo 2020 e il 31 marzo 2020, esclusivamente per i soggetti esercenti attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a 2 milioni di euro conseguiti nel 2019.
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Alle imprese interessate dalla sospensione verrà attribuito il codice di autorizzazione “7L”, che assume il nuovo significato di:
Quindi, per i periodi di paga da febbraio 2020 a marzo 2020, ai fini della compilazione del flusso Uniemens, le aziende di cui si tratta inseriranno:
La sospensione, come chiarito dall’INPS più volte, riguarda anche la quota a carico dei lavoratori.
Si ricorda, al riguardo, che il datore di lavoro privato o il committente sono responsabili del versamento della quota a carico del lavoratore.
Quindi, nel caso in cui essi usufruiscano della sospensione contributiva, verrà sospesa sia la quota a loro carico sia quella a carico del lavoratore.
La sospensione contributiva, inoltre, si applica anche alle quote di TFR da versare al Fondo di Tesoreria, poiché si tratta di contribuzione previdenziale equiparata a quella obbligatoria.
Pertanto, qualora il datore di lavoro – durante il periodo di sospensione – debba liquidare il TFR, ai fini del calcolo della capienza dovranno essere considerati i contributi esposti “a debito” nella denuncia contributiva non assumendo invece rilievo le partite oggetto di sospensione contributiva.
Di seguito alleghiamo il testo della circolare INPS in oggetto.