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di Daniele Bonaddio - 15 Maggio 2019
Nuove tutele economiche per i lavoratori sospesi dal lavoro o impiegati ad orario ridotto, dipendenti da imprese sequestrate o confiscate sottoposte ad amministrazione giudiziaria. Questi ultimi, infatti, possono accedere a un specifico trattamento di sostegno al reddito, che corrisponde al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS). L’accesso è garantito previa domanda telematica, da inviare, entro un congruo termine, tramite il portale “cigsonline”, dall’amministratore giudiziario. A tal fine, occorre l’autorizzazione scritta del giudice delegato o anche dall’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata.
A comunicarlo è il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, con la Circolare n. 10 del 6 maggio 2019. Il documento di prassi recepisce quanto contenuto nel D.Lgs. n. 72/2018, che disciplina la tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate.
La norma che disciplina la “Tutela del lavoro nell’ambito delle imprese sequestrate e confiscate in attuazione dell’articolo 34 della legge 17 ottobre 2017, n. 161” è contenuta nel D.Lgs. n. 72/2018. In particolare, all’art. 1 è previsto un trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento straordinario di integrazione salariale (CIGS), a favore:
dipendenti da aziende sequestrate e confiscate, sottoposte ad amministrazione giudiziaria, per le quali è stato approvato il programma di prosecuzione o di ripresa dell’attività di cui all’articolo 41 del D.Lgs. n. 159/2011, e fino alla loro assegnazione o destinazione.
Le risorse finanziarie sono state ripartite con Decreto Interministeriale n. 2 del 29.03.2019. A tal fine, il legislatore ha previsto un importo di:
La tutela appena descritta si applica alle aziende che risultano esclusi:
L’ammortizzatore sociale è concesso anche ai lavoratori dipendenti per i quali il datore di lavoro non ha adempiuto in tutto o in parte agli obblighi in materia di lavoro e legislazione sociale.
Durata e esclusione del sostegno al reddito per imprese confiscate
In merito alla durata del sostegno al reddito, la Circolare del Ministero del Lavoro precisa che esso può essere concesso per una durata massima complessiva di 12 mesi nel triennio “2018-2019-2020”. L’ammortizzatore sociale, inoltre, garantisce il riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015.
Il trattamento di sostegno al reddito, pari al trattamento di integrazione salariale, può essere concesso per la durata complessiva di dodici mesi nel triennio “2018-2019-2020”, con riconoscimento della contribuzione figurativa ai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. n. 148/2015.
La tutela, però, non opera indistintamente per tutti i lavoratori, poiché la norma ammette dei casi di esclusione. Stiamo parlando di:
Quindi, laddove si realizzasse una delle suddette condizioni, il trattamento cessa di essere liquidato. Mentre scatta la revoca, con effetto retroattivo, quando tali condizioni sono accertate successivamente.
Ecco il testo della circolare in oggetto.