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di Daniele Bonaddio - 23 Febbraio 2022
Assegno di integrazione salariale per gli studi professionali al via a decorrere dal 1° gennaio 2022; la misura riguarda gli studi professionali che aderiscono al cd. “Fondo di solidarietà bilaterale per le attività professionali”. Tale fondo, si ricorda, è stato istituito con il 3 ottobre 2017 tra Confprofessioni e le Organizzazioni sindacali Filcams CGIL, Fisascat CISL, Uiltucs. Successivamente è stato recepito con il Decreto Interministeriale 27 dicembre 2019, n. 104125, del MLPS e MEF. Ora, con la Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021, all’art. 1, co. 208 è stato introdotto, a decorrere dal 1° gennaio 2022, l’assegno di integrazione salariale” in luogo dell’assegno ordinario precedente
Si specifica, sin da ora, che i datori di lavoro del settore delle attività professionali non saranno più assoggettati all’obbligo contributivo verso il FIS. Nei loro confronti sussisterà, difatti, l’obbligo di versamento della contribuzione ordinaria al Fondo di nuova istituzione
Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 29 del 21 febbraio 2022.
Il Fondo ha lo scopo di garantire una tutela a sostegno del reddito dei dipendenti del settore delle attività professionali, a seguito di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. Le causali ammesse possono essere sia ordinarie che straordinarie ed è prevista l’erogazione dell’assegno di integrazione salariale.
Gli interventi del Fondo sono rivolti a favore del personale dipendente dei datori di lavoro del settore delle attività professionali che occupano mediamente più di tre dipendenti. Attenzione però: il superamento della soglia dimensionale è verificato mensilmente con riferimento alla media del semestre precedente.
Il Fondo, come anticipato, garantisce un assegno di integrazione salariale, in caso di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa dovuta a:
Le domande di accesso all’assegno di integrazione salariale sono esaminate dal Comitato amministratore del Fondo. Tale Comitato, in particolare, delibera gli interventi seguendo l’ordine cronologico di presentazione delle domande, secondo i criteri di precedenza e turnazione.
La misura dell’assegno di integrazione salariale è pari all’importo della prestazione dell’integrazione salariale, con il relativo massimale. L’assegno di integrazione salariale, dunque, è dovuto nella misura dell’80% della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore per le ore di lavoro non prestate, comprese tra le ore zero e il limite dell’orario contrattuale.
Il massimale, per l’anno 2022, è pari a 1.222,51 euro. Tale importo, si rammenta, si rivaluta annualmente con le modalità e i criteri in atto per la cassa integrazione guadagni ordinaria.
Per ciascuna unità produttiva la prestazione è corrisposta per una durata massima di 12 mesi in un biennio mobile.
Tuttavia, per i datori di lavoro che impiegano mediamente più di 15 dipendenti e limitatamente alle causali di riorganizzazione aziendale, crisi aziendale e contratti di solidarietà è previsto un ulteriore intervento per un periodo massimo di 26 settimane in un biennio mobile.
Per i periodi di erogazione dell’assegno in commento, il Fondo versa alla gestione previdenziale di iscrizione del lavoratore interessato la contribuzione correlata alla prestazione. Tale contribuzione è utile per il conseguimento del diritto a pensione, e per la determinazione della sua misura.
Pertanto, il valore retributivo da considerare per il calcolo di tale contribuzione è pari all’importo della retribuzione globale che sarebbe spettata al lavoratore, in caso di prestazione lavorativa, nel mese in cui si colloca l’evento (c.d. retribuzione persa).
In particolare, per il 2021 e il 2022, l’aliquota contributiva da assumere a riferimento per il calcolo e il versamento della contribuzione correlata per i lavoratori iscritti al FPLD è pari al 33%.
La domanda di accesso all’assegno di integrazione salariale deve essere presentata:
Da notare che a tutte le istanze presentate dai datori di lavoro, a partire dal 28 settembre 2021 è associato un codice identificativo. Tale ticket si dovrà acquisire obbligatoriamente al momento della compilazione della domanda online e la procedura lo assegnerà automaticamente.
I datori di lavoro o i loro consulenti/intermediari dovranno indicare il <CodiceEvento> in caso di riduzione o sospensione dell’attività lavorativa, che è gestito con il sistema del ticket.
Quindi, nell’elemento <Settimana> di <DatiRetributivi> di <DenunciaIndividuale>, nel campo <CodiceEvento> andrà utilizzato il codice che identifica l’evento di riduzione/sospensione tutelato dal Fondo. Infine gli stessi andranno valorizzati nell’elemento <EventoGiorn> dell’elemento <Giorno> in corrispondenza di <CodiceEventoGiorn>. L’elemento <NumOreEvento>, invece, dovrà contenere il numero ore dell’evento espresso in centesimi.