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di Daniele Bonaddio - 24 Giugno 2020
Nuovi aiuti pari al trattamento di mobilità in deroga per coloro che hanno cessato la cassa integrazione guadagni in deroga nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018 e non hanno diritto alla NASpI. Per questi, infatti, è concessa un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa, nel limite massimo di 12 mesi la cui fruizione, in ogni caso, deve avvenire entro il 31 dicembre 2020.
Il pagamento dell’indennità, inoltre, è subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un’apposita domanda online di mobilità in deroga. Per erogare le indennità citate le Strutture territoriali dovranno inserire nella procedura di pagamento della prestazione il codice intervento di prossima istituzione. A tal fine, l’operatore di Sede dovrà controllare che:
Ne dà notizia l’INPS con la Circolare n. 75 del 22 gennaio 2020.
L’art. 87 del D.L. n. 87/2020 ha modificato alcuni aspetti relativi alla concessione di trattamenti di integrazione salariale in deroga. In particolare è stato prevista un’agevolazione ai lavoratori che hanno cessato la CIGD, nel periodo dal 1° dicembre 2017 al 31 dicembre 2018, e che non hanno diritto alla NASpI.
Per questi ultimi è concessa, nel limite massimo di 12 mesi e in ogni caso con termine entro il 31 dicembre 2020, in continuità con la prestazione di CIGD, un’indennità pari al trattamento di mobilità in deroga, comprensiva della contribuzione figurativa.
Al fine di individuare i destinatari del trattamento in argomento, si precisa che il decreto di CIGD rientra esclusivamente tra le fattispecie normative di seguito esplicitate:
Ai lavoratori beneficiari dell’agevolazione economica, a decorrere dal 1° gennaio 2019, devono essere applicate misure di politica attiva, individuate in un apposito piano regionale da comunicare al MLPS e all’ANPAL.
Leggi anche: NASpI: requisiti, durata, importo e calcolo disoccupazione INPS
L’indennità può essere concessa a tutti i lavoratori subordinati, con rapporto di lavoro sia a tempo determinato che indeterminato, con qualifica di operaio, impiegato o quadro. Vi rientrano anche gli apprendisti ed i lavoratori somministrati.
Non si applica, invece, il requisito dell’anzianità aziendale di almeno 12 mesi.
La prestazione viene calcolata secondo le consuete modalità della mobilità in deroga. Si ricorda, al riguardo, che gli importi massimi dell’integrazione salariale, a cui far riferimento per il calcolo della prestazione, sono stati riportati:
Le Regioni e le Province autonome concedono l’indennità esclusivamente previa verifica della disponibilità finanziaria da parte dell’INPS. Pertanto, in via preliminare rispetto all’accesso alla prestazione in parola, le Regioni e le Province autonome dovranno:
A tal fine, le Regioni e le Province autonome provvederanno a inoltrare all’Istituto una dichiarazione di responsabilità in ordine ai seguenti punti:
Successivamente le Regioni e le Province autonome, prima dell’adozione del decreto, dovranno richiedere la “verifica della disponibilità finanziaria”. A tal fine, le stesse dovranno inviare alla Direzione regionale INPS territorialmente competente, a mezzo PEC, le specifiche di cui all’emanando decreto di concessione, contenenti:
Il controllo sulla sostenibilità finanziaria quindi sarà effettuato dall’Istituto seguendo l’ordine cronologico di trasmissione delle singole richieste. Non sarà possibile, quindi, prendere in esame le richieste successive fino al completamento, con esito positivo, del suddetto iter.
Alleghiamo qui di seguito il testo completo della circolare in oggetto.