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di Antonio Maroscia - 24 Aprile 2015
Con la circolare numero 82 del 23 aprile 2015 l’INPS fornisce le istruzioni operative, istruzioni contabili e variazioni al piano dei conti sulla liquidazione della quota integrativa della retribuzione (Qu.I.R.) ovvero il TFR in busta paga ai sensi dell’articolo 1, commi 26 e seguenti della legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di Stabilità 2015).
La Legge di stabilità 2015 ha previsto che, in via sperimentale e in relazione ai periodi di paga decorrenti dal 1° marzo 2015 al 30 giugno 2018, i lavoratori dipendenti del settore privato, esclusi i lavoratori domestici e agricoli, con un rapporto di lavoro in essere da almeno sei mesi, possano richiedere al datore di lavoro la liquidazione della quota maturanda del trattamento di fine rapporto (TFR), sotto forma di integrazione della retribuzione mensile (Qu.I.R.).
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Una volta fatta la richiesta al datore di lavoro, tramite apposito modulo previsto dal Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 29 del 20 febbraio 2015 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale numero 65 del 19 marzo 2015, questa non può essere revocata fino alla scadenza della sperimentazione ovvero il 30/06/2018.
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Con la presente circolare, allo scopo di favorire la corretta applicazione della liquidazione della Qu.I.R., l’INPS illustra la disciplina della materia e fornisce le istruzioni in ordine alle modalità di valorizzazione degli elementi che compongo il flusso delle denunce contributive dei datori di lavoro (UniEmens).
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