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Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non datori di lavoro

Applicazione della normativa sulla sicurezza sul lavoro nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro


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di - 27 Giugno 2018

La commissione per gli interpelli in materia di salute e sicurezza sul lavoro ha rilasciato un nuovo interpello sulla corretta applicazione del TU 81/08 ai tirocini formativi. In particolare la risposta viene fornita ad un quesito posto dalla Provincia Autonoma di Trento.

L’istante chiede di conoscere la corretta interpretazione della disciplina sulla sicurezza sul lavoro; in particolare chiede di sapere come questa vada applicata nei casi di tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro.

Tirocini formativi presso lavoratori autonomi non inquadrabili come datori di lavoro

La Provincia autonoma di Trento rappresenta che viene promossa presso diversi Istituti scolastici la formazione degli studenti presso Maestri Artigiani, sia attraverso progetti dedicati sia attraverso l’alternanza scuola – lavoro
prevista dalla Legge 107/15.

Si tratta di percorsi di formazione svolti presso lavoratori autonomi come i Maestri Artigiani. Pertanto l’istante chiede di conoscere se, nei casi di tirocini formativi da svolgersi presso lavoratori autonomi non configurabili come datori di lavoro, sia applicabile l’articolo 21 del D.Lgs.81/08.

Leggi anche: Tirocini formativi e di orientamento, le indicazioni dell’Ispettorato (INL)

Chiede quindi se in questi casi devono anche essere individuate particolari modalità per garantire la tutela e sicurezza del tirocinante o il Decreto vada applicato interamente; in questo caso vi sarebbe un non indifferente aggravio di costi e oneri a carico dell’imprenditore con possibili effetti sulla realizzabilità del tirocinio stesso.

La risposta della commissione interpelli

Dopo una accurata analisi della normativa vigente la Commissione interpelli del Ministero del lavoro risponde così all’istanza:

per le modalità di applicazione della normativa per la tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro agli studenti in regime di alternanza scuola – lavoro, dovrà farsi riferimento alla specifica disciplina contenuta nel richiamato articolo 5 del decreto interministeriale 3 novembre 2017, n. 195 in combinato disposto con le previsioni di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni.

Interpello n. 4/2018 in materia di salute e sicurezza sul lavoro

Alleghiamo quindi il testo dell’interpello per una completa lettura e analisi del documento.

  Interpello Salute e Sicurezza Lavoro n. 4/2018 (261,9 KiB, 553 hits)

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Tags: Stage e Tirocini