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di Daniele Bonaddio - 13 Settembre 2018
Dal 1° luglio 2018 è scattato l’obbligo di pagamento delle retribuzioni esclusivamente attraverso una forma di pagamento tracciabile, con le modalità appositamente individuate dal Legislatore (art. 1, co. 910-914 della L. n. 205/2017). Ciò al fine di verificare la tracciabilità della retribuzione al fine di garantire che la retribuzione corrisposta non sia inferiore ai minimi fissati dalla contrattazione collettiva. Sul punto, l’INL già con nota protocollo n. 5828 del 4 luglio 2018 aveva precisato che il loro utilizzo non è obbligatorio per la corresponsione di somme erogate a diverso titolo, quali anticipi di cassa effettuati per spese che i lavoratori devono sostenere nell’interesse dell’azienda e nell’esecuzione della prestazione (es rimborso spese viaggio, vitto, alloggio).
Differente è il discorso per le indennità di trasferta che hanno natura risarcitoria o retributiva. In tali casi, l’INL con la nota protocollo n. 7369 del 10 settembre 2018 ha affermato che è necessario comunque retribuirli in maniera tracciata; a differenza di quando una somma viene versata a titolo di rimborso, che ha natura restitutoria. Ma vediamo nel dettaglio come avviene la verifica ispettiva in caso di pagamento tracciato della retribuzione.
L’art, 1, co. 910, lett. da a) a d) della L. n. 205/2017 ha stabilito che i datori di lavoro o i committenti dovranno corrispondere ai lavoratori la retribuzione esclusivamente attraverso una banca o un ufficio postale, con una delle seguenti modalità:
Rientrano nell’ambito degli strumenti di pagamento elettronico anche le “carte di credito prepagate” intestate al lavoratore, anche laddove le stesse non siano legate ad alcun codice IBAN.
Sul punto, l’INL ha chiarito che è valido anche il pagamento delle retribuzioni in contanti presso lo sportello bancario ove il datore di lavoro abbia aperto e risulti intestatario di un conto corrente o conto di pagamento ordinario.
Stessa cosa vale per il pagamento della retribuzione tramite vaglia postale; sempreché siano emessi con l’indicazione del nome o della ragione sociale del beneficiario e la clausola di non trasferibilità.
Al fine di individuare quali siano le voci che rientrano nell’obbligo di pagamento con le modalità previste, si ritiene che occorre riferirsi a tutti quegli elementi della retribuzione previsti dal contratto individuale e collettivo applicabile al rapporto di lavoro.
In particolare, rientrano tra gli elementi tracciati:
Restano fuori dall’applicazione della norma invece:
Leggi anche: Divieto busta paga in contanti, restano esclusi i rimborsi spese
Laddove l’ispettore del lavoro non riscontri elementi certi che la retribuzione sia stata pagata con un mezzo tracciato, può procedere a ulteriori controlli che si differenziano in base alla modalità di pagamento scelta.
In caso di:
Alleghiamo infine il documento di prassi per una completa lettura.