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di Antonio Maroscia - 26 Luglio 2013
Con la Circolare 113 del 25 luglio 2013 l’INPS fornisce ulteriori indicazioni e precisazioni circa la predisposizione e l’invio telematico dei certificati di malattia al SAC (Sistema di accoglienza centrale) da parte dei medici abilitati.
Con il decreto del Ministero della salute del 18 aprile 2012, di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero dell’economia e delle finanze (Gazzetta Ufficiale n. 128 del 4 giugno 2012), premette l’Inps, sono state introdotte alcune modifiche ed integrazioni al disciplinare tecnico allegato al decreto 26 febbraio 2010, recante: «Definizione delle modalità tecniche per la predisposizione e l’invio telematico dei certificazioni di malattia al SAC».
Pertanto, ai sensi del citato decreto, tutte le Amministrazioni coinvolte sono tenute a recepire il nuovo disciplinare tecnico – che sostituisce il precedente – e ad adeguare i propri sistemi informativi.
Nella circolare vengono inoltre elencate le principali novità introdotte:
Come già comunicato con messaggio n. 7485 del 7 maggio 2013, in seguito alle modifiche introdotte allo schema XSD, sono coerentemente modificati i file XML contenenti gli attestati di malattia, attualmente resi disponibili ai datori di lavoro attraverso:
L’INPS, a decorrere dal 4 giugno 2013, ha già implementato i propri sistemi informativi rendendo disponibile il nuovo formato per la ricezione dei certificati di ricovero e dei certificati di malattia.
Con riferimento, invece, alle novità introdotte relativamente al certificato di ricovero e di dimissioni delle Strutture sanitarie le Regioni (ai sensi del comma 3 dell’articolo 1 del suindicato decreto) dovranno adeguarsi entro i successivi nove mesi.
Nel frattempo, continueranno ad essere redatti dalle Strutture sanitarie certificati di ricovero e di dimissioni (con o senza ulteriore prognosi) in modalità cartacea. I lavoratori assicurati Inps, aventi diritto alla prestazione previdenziale dell’indennità di malattia, dovranno provvedere, a trasmettere o recapitare il certificato cartaceo (entro il termine di due giorni, nei casi in cui sia stata riconosciuta una prognosi post ricovero; entro un anno dalle dimissioni, nei casi in cui non sia presente ulteriore prognosi) all’Inps (certificato contenente prognosi e diagnosi) e al proprio datore di lavoro (copia con sola prognosi).