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Unioni civili e convivenze di fatto: tutele previdenziali e del lavoro

Il Decreto Cirinnà no. 76/2016 ha regolamentato sia le Unioni Civili che le Convivenze di fatto, rifacendosi ai principi costituzionali dagli Artt. 2, 3 e 29. In questa guida vediamo quali sono le tutele previdenziali e del lavoro previste nel nostro ordinamento per queste nuove famiglie.


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di - 27 Febbraio 2018

Il Decreto Cirinnà no. 76/2016 ha regolamentato sia le Unioni Civili che le Convivenze di fatto, rifacendosi ai principi costituzionali dagli Artt. 2, 3 e 29. All’Art. 29 si riconoscono i diritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio all’Art. 30, prevedendo misure di sostegno. Ma in particolar modo agli Artt. 2 e 3, si punta sulla dignità umana scevra da ogni discriminazione.

Le Convivenze di fatto (Art. 1 c, 36-65) sono liberamente formate da persone maggiorenni, senza vincoli di coniugio, oltre ad altre clausole ostative penalmente rilevanti che, sottoscrivono in forma di atto pubblico o privato (notaio/avvocato) un contratto con cui regolano le provvidenze amministrative e patrimoniali, le comuni regole di convivenza ed assistenza anche riguardo ai figli nati, eleggendo la residenza della coppia. E’ chiaro per la legge che tali convivenze non possano essere equiparate al matrimonio, ma possano godere di alcune tutele come ad esempio il diritto di assistenza ospedaliera, l’accesso agli atti e la rappresentanza.

Le Unioni Civili invece, avvengono tra persone del medesimo sesso, alla presenza di un ufficiale di Stato Civile e di testimoni, in cui si dichiara espressamente la volontà di unirsi e sostenersi, godendo dei benefici dello stato di coniugio matrimoniale a cui il Decreto si riferisce.

Unioni civili e convivenze di fatto, tutele previdenziali

Alla luce di questo distinguo, quali tutele previdenziali INPS ed INAIL possono essere applicate in tema di lavoro? Fondamentale riferimento in tal senso sono le Circolari INPS no. 66 e 84/2017 ed INAIL no. 45/2017 che accogliendo il D. Lgs. 76/2016, dispongono importanti tutele.

ASSEGNI FAMILIARI – ANF

Il Decreto ha ridisegnato il concetto di Nucleo Familiare

Il Richiedente, sotto la propria responsabilità, dichiarando lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto”, deve fare richiesta presso il proprio datore di lavoro.

Leggi anche: assegni familiari per coppie di fatto e unioni civili

INAIL: RENDITA SUPERSTITI, QUOTA INTEGRATIVA, ASSEGNO MENSILE, ASSEGNO UNA TANTUM, PRESTAZIONI FONDO SOSTEGNO FAMILIARI

REVERSIBILITA’ TRATTAMENTO PENSIONISTICO

Unioni civili e convivenze di fatto, tutele del lavoro

CONGEDO MATRIMONIALE

CONGEDI PARENTALI ex 151/2001

Non contemplati

T.F.R., Spettanze di fine rapporto

PERMESSI CONGEDO STRAORDINARIO ex D. Lgs. 151/2001

PERMESSI DISABILI – D. Lgs. 104/’92

ALIMENTI e PIGNORABILITA’ DEL CREDITO DA LAVORO DIPENDENTE

WELFARE AZIENDALE

DETRAZIONI FISCALI PER CONIUGE A CARICO

PERMESSI e CONGEDI per LUTTO ex D. Lgs. 53/2000

REVOCA CLAUSOLE ELASTICHE e PART- TIME

COADIUVANTI IN IMPRESE FAMILIARI

Unioni Civili: La gestione previdenziale Artigiani e Commercianti prevede l’assicurazione assistenziale ai coniugi coadiuvanti. Nella procedura ComUnica si dovrà indicare il “coniuge unito civilmente” come collaboratore nel campo: Coniuge.

PARTECIPAZIONE AGLI UTILI DI IMPRESA FAMILIARE – Soggetti non dipendenti

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