ANF conviventi e unioni civili: cosa sono e come funzionano? La Legge Cirinnà ha avuto importanti effetti sulle prestazioni a sostegno delle famiglie erogate dall’INPS. Di particolare rilievo sono gli effetti sull’assegno per congedo matrimoniale, gli Assegni per il Nucleo familiare (ANF) e gli assegni familiari per convivenze di fatto e Unioni civili.
La regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e la disciplina delle convivenze di fatto ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n.76 (cosiddetta Legge Cirinnà) ha in un primo tempo avuto effetto su tutta la legislazione sociale vigente, soprattutto per le unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Questo perchè è la legge stessa che ha di fatto modificato tutta la normativa vigente disponendo che:
Al solo fine di assicurare l’effettività della tutela dei diritti e il pieno adempimento degli obblighi derivanti dall’unione civile tra persone dello stesso sesso, le disposizioni che si riferiscono al matrimonio e le disposizioni contenenti le parole «coniuge», «coniugi» o termini equivalenti, ovunque ricorrono nelle leggi, negli atti aventi forza di legge, nei regolamenti nonché negli atti amministrativi e nei contratti collettivi, si applicano anche ad ognuna delle parti dell’unione civile tra persone dello stesso sesso.
Assegni familiari (ANF) per convivenze di fatto e Unioni civili
Con la circolare 84 del 5 maggio 2017 l’INPS ha illustrato gli effetti della Legge Cirinnà (L. 76/2016) su Congedo matrimoniale, ANF e Assegni familiari per conviventi di fatto e uniti civilmente.
La Legge 76/2016 ha di fatto implementato e variato il classico “nucleo familiare” a cui si riferiscono la maggior parte delle misure a sostegno delle famiglie.
Si sono introdotte:
- le unioni civili fra persone dello stesso sesso
- e definiti i requisiti dei conviventi di fatto che sottoscrivono un contratto di convivenza. In questo caso pertanto le novità per i conviventi riguardano solo le coppie che registrano un contratto di convivenza presso il comune e non le convivenze non registrate.
La circolare affronta quindi le seguenti tematiche:
- individuazione del nucleo di riferimento per le unioni civili;
- determinazione del reddito complessivo per i nuclei familiari composti da genitori conviventi;
- reddito di riferimento in caso di convivenza;
- diritto all’assegno per congedo matrimoniale.
Nucleo di riferimento per unioni civili
Al fine di individuare il “nucleo familiare” di riferimento delle prestazioni la circolare affronta i seguenti casi:
- nucleo familiare in cui solo una delle due parti dell’unione è lavoratore dipendente o titolare di prestazione previdenziale;
- famiglia formata da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti dell’unione nati precedentemente all’unione stessa;
- famiglia formata da persone dello stesso sesso con unione civile e figli di una delle due parti nati dopo l’unione.
Assegni familiari conviventi
Per quanto riguarda gli ANF per conviventi, l’INPS precisa che ai fini della determinazione del reddito complessivo, necessario al calcolo degli assegni familiari spettanti, può essere assimilato ai nuclei familiari coniugali la sola situazione dei “conviventi di fatto” che abbiano stipulato il “contratto di convivenza” e solo se nello stesso contratto è definita con chiarezza l’entità dell’apporto economico di ciascuno alla vita in comune.
La convivenza di fatto quindi deve essere stabile e regolata da un “contratto di convivenza” che dovrà contenere:
- l’indicazione della residenza;
- le modalità di contribuzione alle necessità della vita in comune.
Solo in questo caso la “convivenza di fatto” è equiparata al “classico” nucleo familiare; con tutte le conseguenze del caso sulla normativa degli ANF; riguardo ad esempio al reddito per il calcolo, i figli dell’uno o dell’altro convivente ecc.
Congedo matrimoniale per unioni civili
L’assegno per congedo matrimoniale di 8 giorni da fruire entro i 30 giorni successivi alla data del matrimonio; questo viene corrisposto ad entrambi i coniugi quando l’uno e l’altra vi abbiano diritto. Spetta ora anche alle unioni civili fra persone dello stesso sesso.
Come fare domanda all’INPS
Nel caso di ANF e altre prestazioni a pagamento diretto dall’INPS, oppure per tutte le autorizzazioni previste dalla normativa sugli assegni familiari, il richiedente è tenuto a dichiarare sotto la propria responsabilità, ai sensi dell’art.46 del DPR 445/2000, lo stato di “coniuge”, “unito civilmente”, “convivente di fatto” ex comma 50 dell’art.1 della legge 76/2016.
Dal 1° aprile 2019 inoltre tutte le domande di assegno per il nucleo familiare devono essere inviate direttamente all’INPS esclusivamente in modalità telematica.
Leggi anche: Come richiedere gli assegni familiari (ANF): domanda online e istruzioni
Circolare INPS 84 del 5 maggio 2017
Per approfondimenti rimandiamo alla lettura della circolare INPS 84/2017 che trovate qui allegata.
Circolare numero 84 del 05-05-2017 (122,5 KiB, 9.468 hits)