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CCNL dipendenti pubblici: assoggettabilità contributiva dell’elemento perequativo

L’INPS ha chiarito se l’elemento perequativo, introdotto nel CCNL dipendenti pubblici 2016-2018, rientra tra gli elementi imponibili a fini previdenziali e del TFS/TR


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di - 4 Settembre 2018

La nuova voce retributiva denominata “elemento perequativo”, introdotta dai CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018, rientra tra gli elementi imponibili ai fini pensionistici. Per quanto riguarda invece i trattamenti di fine servizio (indennità di buonuscita e indennità premio di servizio) e del TFR (trattamento di fine rapporto), l’emolumento non deve essere considerato per il calcolo delle predette prestazioni. Dunque, non rientra nella base imponibile contributiva del fondo ex ENPAS ed ex INADEL.

Il chiarimento è giunto per mezzo del Messaggio INPS n. 3224 del 30 agosto 2018, che risolve i numerosi dubbi avanzati all’Istituto in relazione all’assoggettabilità contributiva ai fini pensionistici e dei trattamenti di fine servizio della voce retributiva “elemento perequativo”, prevista nei CCNL dei dipendenti pubblici triennio 2016-2018.

Elemento perequativo, CCNL dipendenti pubblici 2016-2018

L’elemento perequativo, introdotto per i CCNL triennio 2016-2018 dei dipendenti pubblici, sottoscritti nel periodo febbraio-maggio 2018, è un emolumento riconosciuto per un periodo limitato, con cadenza mensile dal mese di marzo al mese di dicembre 2018.

Inoltre, esso viene corrisposto esclusivamente se il lavoratore ha superato nell’arco di un mese un periodo di lavoro superiore a 15 giorni. Non spetta, invece, se non si superano i 15 giorni di lavoro nel mese di riferimento ovvero se nel medesimo mese il lavoratore non riceve lo stipendio tabellare, per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.

Elemento perequativo, imponibilità ai fini pensionistici

La nuova voce stipendiale del CCNL dei dipendenti pubblici è imponibile ai fini previdenziali; su queste voci, dunque, il datore di lavoro deve calcolarci anche i contributi INPS da versare in favore dei propri dipendenti.

La conclusione dell’INPS è supportata dall’art. 6 del D.lgs. n. 314/1997, il quale stabilisce che dal 1° gennaio 1998 sono utili a pensione tutti gli emolumenti di cui agli articoli 49 e 51 del TUIR (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917 e successive modificazioni e integrazioni).

I citati articoli stabiliscono l’onnicomprensività del concetto di reddito di lavoro dipendente e, quindi, la totale imponibilità di tutti gli emolumenti che il lavoratore riceve in relazione alla prestazione di lavoro resa con qualsiasi qualifica alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro

Tuttavia, l’elemento perequativo non rientra:

Elemento perequativo, imponibilità ai fini TFS e TFR

In riferimento al TFR, l’INPS ritiene che l’elemento perequativo non concorre alla determinazione della prestazione.

Infatti, in relazione del fatto che le sole voci retributive assoggettabili all’erogazione dell’indennità di buonuscita e dell’indennità premio di servizio, sono solo quelle utili ai fini della prestazione.

In particolare, la base di riferimento del TFR dei pubblici dipendenti è costituita soltanto dalle voci contenute nell’articolo 4, comma 1, dell’Accordo quadro del 29 luglio 1999, e quindi:

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Tags: Pensioni ultime notizie