Cosa fare se il datore di lavoro non versa i contributi previdenziali, o li versa in misura parziale? Come appellarsi all’INPS per ottenere l’accreditamento degli stessi nel fascicolo previdenziale, se il termine prescrizionale è ormai decorso? Bene, la legge prevede un meccanismo – denominato “costituzione di rendita vitalizia” (art. 13 della L. n. 1338/1962) – che consente di versare un onere e coprire così il periodo contributivo rimasto scoperto. Tuttavia, per avviare la pratica ti servono alcuni documenti fondamentali per provare che tu abbia realmente lavorato in quel periodo.
Di recente, l’INPS ha infatti rilevato molte criticità nella gestione di tali pratiche, data la complessità dovuta ai seguenti tre fattori:
- l’esercizio di una prudente attività valutativa della documentazione presentata a supporto dell’istanza, nel quadro di un regime probatorio rigoroso;
- lo svolgimento di attività di riscontro circa fatti risalenti;
- la coesistenza nella fattispecie di interessi rilevanti generalmente vantati dai diversi interlocutori.
Nella Circolare n. 78 del 29 maggio 2019, l’INPS chiarisce nel dettaglio quali sono i profili probatori ed i documenti più ricorrenti da reperire per il buon andamento della costituzione di rendita vitalizia.
Recupero contributi non versati dal datore, soggetti interessati
Ai fini del recupero dei contributi non versati da parte del tuo datore di lavoro, è necessario che gli stessi non siano più recuperabili dall’INPS, a causa dell’intervenuta prescrizione. Inizialmente applicato in favore dei soli rapporti di lavoro subordinato, lo strumento può essere ora esteso anche alle seguenti fattispecie:
- familiari coadiuvanti e coadiutori dei titolari di imprese artigiane e commerciali;
- collaboratori del nucleo diretto coltivatore diversi dal titolare e collaboratori dei nuclei colonici e mezzadrili;
- tutti coloro che, essendo soggetti al regime di assicurazione obbligatoria nella Gestione separata, non siano però obbligati al versamento diretto della contribuzione, essendo la propria quota trattenuta dal committente/associante e versata direttamente da quest’ultimo;
- iscritti alla Cassa per le pensioni degli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate, a far data dal 1° gennaio 2020.
Prova documentale per la costituzione di rendita vitalizia
Per la costituzione di rendita vitalizia è innanzitutto necessario che siano presentati documenti di data certa dai quali possa evincersi l’effettiva esistenza del rapporto di lavoro. La documentazione deve essere redatta all’epoca dello svolgimento del rapporto di lavoro o anche in epoca successiva. L’importante è che sia risalente rispetto all’epoca della domanda di rendita vitalizia, tale da far escludere che sussistano elementi che facciano ritenere la documentazione costituita allo specifico scopo di usufruire del beneficio.
Di solito si fa spesso ricorso, a titolo esemplificativo, a documenti quali:
- libretti di lavoro;
- benserviti;
- libri paga per i quali appare impossibile procedere ad una rigorosa tipizzazione.
Dunque la documentazione, qualsiasi essa sia, deve avere sempre precisi requisiti di forma e di sostanza, ciò al fine di impedire la costituzione di posizioni assicurative fittizie.
La documentazione, inoltre, deve essere presentata in originale o copia debitamente autenticata da pubblico ufficiale. Non sono utilizzabili le attestazioni di conformità all’originale redatte dall’interessato, dal datore di lavoro o da altri soggetti privati.
Costituzione di rendita vitalizia: testimonianza come mezzo di prova?
Difficilmente la sola prova documentale sull’esistenza del rapporto di lavoro è idonea anche a dimostrare l’effettivo svolgimento della prestazione lavorativa nel periodo in cui si lamenta l’omissione contributiva.
Poiché tali vuoti contributivi potrebbero derivare da assenze del lavoratore non assicurabili, è necessario che sia fornita una prova dello svolgimento della prestazione lavorativa proprio in quei periodi. A tali scopi, il mezzo di prova a cui più spesso ricorrono gli interessati è quello della testimonianza.
Tuttavia, tale mezzo di prova – così come l’autocertificazione – non risulta idoneo a dimostrare la retribuzione percepita nel periodo oggetto di rendita vitalizia. Infatti, laddove l’interessato non riesca a provare la retribuzione effettiva, si utilizzerà quella convenzionale.
Circolare INPS numero 78 del 29-05-2019
Alleghiamo in ultimo il documento di prassi in oggetto.
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