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Forze armate, riscatto ai fini pensionistici periodi di servizio: istruzioni INPS

L’INPS ha fornito utili istruzioni in merito al riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio comunque prestati dal personale delle Forze armate


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di - 20 Dicembre 2018

Riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio comunque prestati dal personale delle Forze armate, Carabinieri compresi, arrivano le precisazioni dell’INPS. A tal fine, bisogna comunque pagare un onere parziale a carico dell’interessato e fino a un massimo di cinque anni.

A darne notizia è stato l’Istituto previdenziale con la Circolare n. 119 del 18 dicembre 2018. Con il documento di prassi in questione, l’Istituto spiega anche cosa si intende con “periodi di servizio comunque prestato”. Inoltre, vengono forniti chiarimenti:

Forze armate, riscatto ai fini pensionistici dei periodi di servizio

Il D.Lgs. 30 aprile 1997, n. 165, recante l’armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego, all’art. 5 disciplina il computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre ruolo.

Al comma 1 la norma prevede che – a decorrere dal 1° gennaio 1998 – per il personale militare, gli aumenti del periodo di servizio svolto con percezione dell’indennità di impiego operativo siano concessi nel limite massimo complessivo di cinque anni.

Il successivo comma 3, stabilisce che il personale militare possa riscattare, ai fini degli aumenti del servizio utile a pensione e previo pagamento di una parte dell’onere, “i periodi di servizio comunque prestato”.

Inoltre, gli aumenti di servizio maturati entro la data del 31 dicembre 1997, con percezione della relativa indennità, sono riconosciuti validi anche se eccedenti i cinque anni.

Forze armate, riscatto ai fini pensionistici

Le istruzioni riguardano il personale in servizio attivo nel ruolo militare. Gli ex militari passati all’impiego civile, invece, non possono avvalersi del riscatto. Il superstite che ha diritto alla pensione può presentare la domanda di riscatto entro 90 giorni dal decesso del militare.

Cosa s’intende per “periodi di servizio comunque prestato”

Come accennato, il Decreto Legislativo prevede la possibilità di riconoscimento degli aumenti del periodo di servizio comunque prestato, sempre nel rispetto del limite quinquennale delle maggiorazioni, a prescindere dal fatto che il personale militare, nell’espletamento di tale servizio, abbia percepito o meno l’indennità di impiego operativo.

Per servizio comunque prestato dal personale militare, s’intende il servizio computabile ai fini del trattamento di quiescenza compreso tra la data di assunzione del servizio e la data di cessazione dallo stesso.

La facoltà di riscatto in parola può essere esercitata anche:

Forze armate, domanda di riscatto ai fini pensionistici

La domanda di riscatto deve essere presentata in via telematica, attraverso uno dei seguenti canali:

La domanda deve essere presentata utilizzando il modulo presente in procedura inserendo:

Forze armate, pagamento dell’onere di riscatto ai fini pensionistici

L’onere di riscatto può essere versato in due modi:

 

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Tags: ABC PensioniINPS