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di Daniele Bonaddio - 21 Giugno 2019
Massimale contributivo INPS derogabile attraverso l’esclusione opzionale per alcuni lavoratori della P.A. Infatti, coloro che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro, possono chiedere di essere esclusi dal massimale INPS. Si tratta di una facoltà introdotta dal cd. Decretone (art. 21 del D.L. n. 4/2019, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2019), e che dispone l’obbligo di presentate specifica domanda entro il termine di 6 mesi. Come vedremo nelle seguenti righe, i termini decorrono in maniera differenziata in funzione della data di assunzione del lavoratore pubblico.
I chiarimenti sono stati forniti in maniera dettagliata nella Circolare n. 93 del 17 giugno 2019, introducendo anche il nuovo modulo “AP136” per l’esercizio dell’opzione.
L’art. 2, co. 18, della L. n. 335/1995 (cd. Riforma Dini) ha stabilito, per i lavoratori iscritti a forme pensionistiche obbligatorie a far data dal 1° gennaio 1996 e privi di anzianità contributiva precedente:
Sul punto, il cd. Decretone (D.L. n. 4/2018, convertito, con modificazioni, in L. n. 26/2018) all’art. 21 ha previsto l’esclusione opzionale, in determinati casi, dal massimale contributivo INPS. Si tratta, in particolare, dei lavoratori che prestano servizio in settori in cui non sono attive forme di previdenza complementare compartecipate dal datore di lavoro.
Quindi, i lavoratori delle P.A. che prestano servizio nei predetti settori, e che siano iscritti a far data dal 1° gennaio 1996 a forme pensionistiche obbligatorie, posso – su domanda – essere esclusi dal meccanismo del massimale contributivo.
La domanda, nel dettaglio, deve essere proposta entro il termine di 6 mesi:
I lavoratori che possono optare per l’esclusione sono i lavoratori delle P.A di cui all’arti. 1, co. 2, e all’art. 3 del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165. Sono comprese nell’ambito delle P.A.:
Ulteriore condizione per esercitare la facoltà di opzione – come detto – è che i lavoratori prestino servizio in settori in cui non risultano attivate forme pensionistiche complementari compartecipate dal datore di lavoro.
Inoltre, la facoltà di opzione può essere esercitata dai dipendenti pubblici aventi diritto, indipendentemente dalla cassa o fondo pensionistico di iscrizione.
Ma quali sono i termini entro i quali occorre esercitare l’opzione di esclusione dal massimale contributivo INPS? Ebbene, la Circolare INPS sul punto è molto chiara, distinguendo i termini tra:
Nel primo caso, l’adesione deve essere resa:
Nel secondo caso, invece, la volontà va manifestata:
Una volta aderito all’esclusione opzionale, l massimale contributivo è disapplicato a decorrere dal periodo retributivo successivo alla data della scelta. A tal fine, l’opzione deve essere esercitata utilizzando il relativo modulo “AP136” disponibile sul sito dell’INPS.
In ogni caso, le opzioni trasmesse prima del 17 giugno 2019 (data di pubblicazione della Circolare INPS in commento) sono comunque ritenute utili per l’avvio del procedimento.
Alleghiamo in ultimo il testo della circolare in oggetto.