L’onere di riscatto della laurea è determinato secondo il “criterio del calcolo a percentuale”, allorquando la liquidazione della pensione debba avvenire esclusivamente con il sistema contributivo. In particolare, ci si riferisce a tutte le tipologie di riscatto il cui onere sarebbe stato determinato con il “criterio della riserva matematica” in considerazione:
- del sistema di calcolo della pensione applicabile;
- della collocazione temporale del periodo da riscattare.
Esemplificando, qualora si intenda riscattare un periodo di lavoro subordinato svolto all’estero anteriormente al 1° gennaio 1996, l’onere del riscatto si determina col criterio ordinario della riserva matematica.
Per effetto dell’esercizio della facoltà di opzione al sistema contributivo e della conseguente applicazione del sistema di calcolo della pensione interamente contributivo, l’onere di riscatto sarà invece determinato con il “criterio a percentuale”.
A specificarlo è l’INPS con la Circolare n. 54 del 6 aprile 2021.
Onere di riscatto a percentuale: riscatto del corso universitario di studio
La modalità di calcolo dell’onere con il criterio a percentuale cd. “agevolato” si applica soltanto al riscatto del corso universitario di studi da valutare nel sistema contributivo.
Pertanto, nel caso in cui il corso di studi si collochi temporalmente nel periodo da valorizzare ai fini del calcolo della pensione, in parte con il sistema retributivo e in parte con il sistema contributivo, l’onere di riscatto è quantificato utilizzando le seguenti due modalità:
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo retributivo della pensione, si utilizzerà il metodo della riserva matematica;
- per i periodi che si collochino nel sistema di calcolo contributivo della pensione, si utilizzerà il metodo di calcolo a percentuale.
In quest’ultimo caso, si applicherà il criterio scelto dall’interessato tra quelli di seguito indicati:
- retribuzione assoggettata a contribuzione nei 12 mesi meno remoti rispetto alla data della domanda e aliquota contributiva di finanziamento vigente nel regime ove il riscatto opera alla data di presentazione della domanda;
- livello minimo imponibile annuo, moltiplicato per l’aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche dell’Ago per i lavoratori dipendenti.
Onere di riscatto della laurea: opzione per il sistema di calcolo contributivo della pensione
L’opzione per il sistema contributivo può essere esercitata nel corso della vita lavorativa o contestualmente alla domanda di pensione ed è subordinata al perfezionamento dei seguenti requisiti contributivi:
- meno di 936 settimane (pari a 18 anni) al 31 dicembre 1995;
- almeno 780 settimane (pari a 15 anni) di cui almeno 260 settimane (pari a 5 anni) dal 1° gennaio 1996;
- almeno un contributo anteriormente al 1° gennaio 1996.
Quanto alla domanda di opzione al sistema contributivo essa è presentata, in via telematica dal portale dell’INPS, con inserimento di PIN e codice fiscale, SPID (Sistema Pubblico di Identità Digitale) almeno di Livello 2, CNS (Carta Nazionale dei Servizi) e Carta di identità elettronica 3.0, seguendo il percorso:
- “Prestazioni e servizi” > “Servizi” > “Domanda di prestazioni pensionistiche” > “Nuova prestazione pensionistica”, e attivando il successivo sottomenu “certificazioni” > “diritto a pensione” > “opzione contributivo”.
Onere di riscatto della laurea con il sistema contributivo: esercizio della facoltà di totalizzazione
Il criterio di calcolo a percentuale dell’onere di riscatto si applica nel caso di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione cd. “opzione donna”.
Le suddette indicazioni si estendono alle domande di riscatto presentate contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione da liquidare interamente con il sistema di calcolo contributivo.
Nei casi di presentazione della domanda di riscatto contestualmente alla domanda di pensione in totalizzazione, i periodi da riscattare rilevano ai fini:
- del perfezionamento del requisito contributivo per il diritto alla pensione;
- della verifica del perfezionamento di un diritto autonomo a pensione nella gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto;
- della determinazione del sistema di calcolo del pro rata di pensione a carico della gestione presso la quale è stato chiesto il riscatto.
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