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di Claudio Garau - 14 Marzo 2024
Con il recente messaggio numero 41 datato 11 marzo, INPS aggiorna la procedura di domanda per la pensione anticipata ordinaria – di fatto semplificandola e rendendo più facilmente fruibili i servizi informatici dell’istituto, anche da parte di chi ha meno dimestichezza con gli strumenti del web.
Ricordiamo in breve che la pensione anticipata è in vigore dal 2012, ed è una prestazione con sistema di calcolo misto o contributivo e spetta quando ricorrono determinate condizioni, prima del raggiungimento dell’età pensionabile stabilita per la pensione di vecchiaia.
Vediamo allora i contenuti del messaggio in oggetto, cogliendo l’occasione per ricordare – in sintesi – come funziona e quali sono i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria.
Il messaggio ha come oggetto “Pensione anticipata ordinaria. Semplificazione delle domande telematiche”, ed infatti i lavoratori e le lavoratrici – con i requisiti per accedere alla pensione anticipata ordinaria – da ora saranno agevolati nella presentazione dell’istanza – grazie agli accennati aggiornamenti al sistema di gestione delle domande.
In particolare Inps spiega che le domande possono essere presentate tramite i seguenti canali:
Pertanto, l’interessato o l’interessata – in modo semplificato – accedere al portale informatico Inps per eseguire la procedura di domanda, oppure potrà affidarsi agli intermediari rappresentati dai patronati e dai Contact Center.
Prevista dalla famosa Legge Fornero di riforma del sistema previdenziale e pensionistico recante disposizioni in materia di trattamenti, la pensione anticipata ordinaria trova disciplina al suo art. 24 comma 10.
La prestazione in oggetto:
Ai fini del raggiungimento del requisito pensionistico sono utili tutti gli accrediti contributivi obbligatori, volontari, da riscatto e figurativi.
Opportuno ricordare che, nel testo del provvedimento del 2011, si trova scritto che:
con riferimento ai soggetti la cui pensione è liquidata a carico dell’AGO e delle forme sostitutive ed esclusive della medesima, nonché della gestione separata di cui all’articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, l’accesso alla pensione anticipata è consentito se risulta maturata un’anzianità contributiva di 42 anni e 10 mesi per gli uomini e 41 anni e 10 mesi per le donne. Il trattamento pensionistico decorre trascorsi tre mesi dalla data di maturazione dei requisiti contributivi di cui al primo periodo.
Nessuna novità nel corso di quest’anno, visto che l’assetto normativo di cui alla Legge Fornero permette sempre di andare in pensione anticipata, con anzianità contributiva nei valori appena indicati.
Può accedere alla pensione anticipata ordinaria ogni iscritto presso la generalità delle gestioni previdenziali amministrate dall’istituto di previdenza.
A partire dalla maturazione del requisito contributivo, per la liquidazione della pensione anticipata ordinaria è necessaria l’attesa di un periodo di “finestra” corrispondente ad un trimestre. In questo periodo, l’interessato può continuare a lavorare.
Attenzione però, in quanto – sulla scorta di quanto previsto dall’art. 1 co.162 L. n. 213/2023 (legge di Bilancio 2024) – il periodo di finestra, a partire dal prossimo anno, sarà esteso sino a raggiungere 9 mesi nel 2028, per gli iscritti alle ex Casse amministrate dal Tesoro, ossia CPDEL, CPS, CPI e CPUG.
Inoltre, al fine di accedere alla pensione anticipata ordinaria, non è previsto il raggiungimento di un requisito anagrafico minimo.
Lo sblocco degli adeguamenti alle speranze di vita anticipato all’anno in corso, rispetto all’anteriore termine del 2026, non ha modificato al momento il requisito contributivo per la pensione anticipata ordinaria.
In altre parole, per effetto del D.L. n. 4/2019, come modificato dalla legge di Bilancio 2024 (legge n. 213/2023), al requisito contributivo non si applicano, sino al 31 dicembre 2024, gli adeguamenti alla speranza di vita come riscontrati dall’ISTAT.
Ricordiamo infine solo a titolo di completezza che la pensione anticipata ordinaria non va confusa con altre tipologie di pensione anticipata. fra cui la pensione anticipata contributiva (art. 24 comma 11, D.L. n. 201/2011). Per accedevi occorrono minimo 64 anni di età, almeno 20 anni di contributi e un ammontare minimo della pensione – il cd. importo soglia di:
Altrimenti fra le più note vi sono la pensione anticipata per lavori usuranti, lavoratori precoci, oppure l’anticipo pensionistico APE Sociale.