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di Daniele Bonaddio - 9 Maggio 2019
Via libera dall’INPS al taglio delle pensioni d’oro, i soggetti titolari di un trattamento previdenziale che sfora i 100.000 euro annui lordi, subiranno la decurtazione della pensione per effetto del cosiddetto contributo di solidarietà. Il taglio, che sarà progressivo all’aumentare del reddito percepito, è operativo dal 1° gennaio 2019 e ha durata quinquennale.
La nuova misura ha la finalità di ristabilire una questione di equità sociale. Infatti, l’obiettivo è quello di colpire quei pensionati che ricevono una pensione elevata che non corrisponde effettivamente ai contributi da loro versati durante la carriera lavorativa. Dunque, si colpiranno solo quei soggetti che non hanno versato i corrispondenti contributi che giustificano l’elevato trattamento previdenziale. Inoltre, attraverso alla decurtazione alle pensioni d’oro verranno recuperate risorse finanziarie utili per aumentare il fondo dedicato al reddito di cittadinanza e alle pensioni minime.
La notizia è giunto dall’INPS con la Circolare numero 62 del 7 maggio 2019, che recepisce le novità normative introdotte dalla Legge di Bilancio 2019 (articolo 1, comma 261 e successivi della Legge 145/2018). Ma come avviene nel dettaglio la decurtazione alle pensioni d’oro. Quali sono i trattamenti previdenziali interessati? E quali quelli esclusi? Ecco i dettagli.
La norma che disciplina il taglio delle pensioni d’oro è l’art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il disposto normativo ha introdotto una contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito che eccede i 100.000 euro lordi su base annua.
Il taglio dei trattamenti pensionistici avrà una durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
Come anticipato, la riduzione avviene mediante l’applicazione di specifiche aliquote, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
In particolare, la penalizzazione è pari al:
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.
Le pensioni che subiranno la decurtazione sono:
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua.
Non sono soggette al contributo di solidarietà, le seguenti prestazioni:
Alleghiamo infine la circolare INPS in oggetto per la sua completa lettura ed analisi.