Come si calcola la quota retributiva delle pensioni in favore del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile? È questo il tema centrale della Circolare INPS n. 44 del 23 marzo 2022, attuando quanto introdotto recentemente dalla Legge di Bilancio 2022.
Sul punto, la disposizione specifica che il suddetto personale, con un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni al 31 dicembre 1995, si applichi il DPR 1092/1973 articolo 54. Cosa significa? Significa che coloro i quali abbiano maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni, la quota retributiva della pensione da liquidarsi con il sistema misto dovrà essere calcolata in base all’effettivo numero di anni di contribuzione maturati alla predetta data, applicando l’aliquota annua del 2,44%.
Si rammenta, al riguardo, che la predetta aliquota contributiva sarà riconosciuta alle pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, nonché nei confronti dei soggetti già titolari di pensione alla predetta data, limitatamente ai ratei pensionistici maturati dal 1° gennaio 2022.
Pensioni Forze di Polizia: nuove modalità di calcolo della pensione
La Legge di Bilancio 2022 (L. n. 234/2021) all’art. 1, co. 101 riconosce l’applicazione di un’aliquota del 2,44% per ogni anno utile, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, in favore del personale delle forze armate.
I beneficiari, però, devono essere in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un’anzianità contributiva inferiore a diciotto anni effettivamente maturati.
Chi sono i soggetti beneficiari
La disposizione su indicata si estende al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile. In particolare, il beneficio riguarda il personale appartenente alla Polizia di Stato e alla Polizia penitenziaria che al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Per questi ultimi, la cui quota retributiva della pensione è da liquidarsi con il sistema misto, è riconosciuta l’applicazione dell’aliquota annua del 2,44%.
Tale aliquota trova applicazione per le pensioni decorrenti dal 1° gennaio 2022, nonché nei confronti di coloro già titolari di pensione alla predetta data.
Analogamente, con riferimento ai cc.dd. “6 aumenti periodici in aggiunta alla base pensionabile”, l’importo corrispondente a detto beneficio viene rapportato all’aliquota di rendimento annua del 2,44%.
Come ottenere la ricostituzione della Pensione
Ricapitolando, quindi, l’aliquota di rendimento del 2,44% trova applicazione nei confronti del personale già collocato in quiescenza alla data del 31 dicembre 2021, purché al 31 dicembre 1995 abbia maturato un’anzianità contributiva inferiore a 18 anni.
Quindi, i trattamenti pensionistici con decorrenza successiva al 1° gennaio 2022, saranno determinati applicando, alla quota retributiva, l’aliquota del 2,44%. Ciò significa che l’INPS procederà al riesame d’ufficio dei trattamenti pensionistici del personale in esame; applicando la predetta aliquota per il numero degli anni di anzianità contributiva maturati al 31 dicembre 1995.
In conclusione, ai pensionati interessati alla ricostituzione della pensione vengono corrisposti i ratei maturati dalla data del 1° gennaio 2022; senza però diritto alla corresponsione degli arretrati.
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