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di Daniele Bonaddio - 25 Settembre 2021
Con il Messaggio n. 3187 del 22 settembre 2021, l’INPS ha fornito molteplici chiarimenti relativamente alla propria legittimazione a effettuare trattenute sulle prestazioni erogate, ovvero nei casi di recupero crediti su pensione.
In particolare è stato precisato che alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito – attraverso l’Ufficio designato – a seguito della comunicazione del titolo giudiziale esecutivo, avviando l’azione di recupero del credito mediante una delle seguenti modalità di riscossione:
Nell’ambito delle attività finalizzate al pagamento mensile delle pensioni, l’INPS deve gestire, tra le altre, quelle correlate ai rapporti obbligatori a carico dei titolari dei trattamenti pensionistici.
Tali attività, in presenza di situazioni debitorie di diversa natura a carico dei pensionati, possono concretizzarsi nel recupero dei relativi crediti da parte dell’Istituto, mediante:
Posto che titolari del credito possono essere l’INPS o soggetti terzi, in entrambi i casi l’attribuzione all’Istituto del potere impositivo, deve:
In assenza degli istituti giuridici che conferiscano espressamente il potere impositivo, l’Istituto non è in alcun modo legittimato a effettuare trattenute su pensioni, né pagamenti disgiunti a favore di più beneficiari.
Le richieste di recupero c.d. extra ordinem mancano, pertanto, dei presupposti legali per la relativa applicazione, anche qualora sussista il consenso espresso del pensionato.
In via del tutto eccezionale, le trattenute relative a crediti c.d. extra ordinem già in corso su pensione continueranno a essere gestite secondo le prassi a suo tempo adottate, fino all’estinzione del debito ovvero fino alla cessazione del rapporto di provvista per decesso del titolare della pensione o per qualsiasi altra causa di estinzione del diritto a pensione.
L’esecuzione delle sentenze esecutive di condanna per danno erariale emanate dalla Corte dei Conti trova la sua disciplina nel Codice di giustizia contabile.
Infatti ai sensi dell’art. 214 del citato Codice, alla riscossione dei crediti liquidati dalla Corte dei Conti nei confronti dei responsabili per danno erariale provvede l’Amministrazione o l’Ente titolare del credito. Ciò avviene mediante una delle seguenti modalità di riscossione:
Il recupero è effettuato quindi su tempestiva richiesta dell’Ufficio che ha in carico il credito, alla quale l’Ufficio o l’Ente erogatore della prestazione dà esecuzione immediata. Il debitore può chiedere, tuttavia, di procedere al versamento diretto in Tesoreria delle somme da lui dovute, con imputazione all’apposita voce di entrata del bilancio indicata dall’Ufficio procedente.
L’INPS può essere chiamato al recupero del credito per danno erariale azionato dall’Amministrazione o Ente creditore in via amministrativa o con esecuzione forzata nel caso di pignoramento presso terzi.
L’Amministrazione o l’Ente pubblico che vanti nei confronti dei pensionati debitori uno o più crediti azionabili mediante tale modalità dovrà trasmettere, esclusivamente a mezzo PEC. A tal fine, occorre allegare la documentazione comprovante il diritto a ottenere, per il tramite dell’Istituto, la soddisfazione, anche parziale, della pretesa creditoria.
In particolare, è necessario trasmettere i seguenti elementi informativi: