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Come e quando andare in pensione in anticipo con la RITA

Brevi linee guida su come e quando è possibile richiedere la RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata) per andare in pensione in anticipo


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di - 26 Settembre 2018

Al fine di andare in pensione in anticipo ovvero anticipare il trattamento pensionistico, la Legge di Bilancio 2018 (L. n. 205/2017) all’art. 1, co. 168 e 169 ha introdotto la RITA; un’interessante strumento volto a divenire la nuova ed unica forma di prestazione anticipata di previdenza complementare, ossia la Rendita Integrativa Temporanea Anticipata.

Tale strumento prevede semplicemente la possibilità di poter utilizzare il capitale che il lavoratore ha accumulato durante la vita lavorativa nei fondi di previdenza complementare e lo si riscuote in anticipo sotto forma di rendita mensile. Ma quali sono i requisiti per accedervi? Chi può farlo? Quanto costa? Conviene? Ecco delle brevi linee guida su come e quando è possibile richiedere la RITA.

RITA (Rendita Integrativa Temporanea Anticipata), cos’è

La RITA è una nuova forma di flessibilità in uscita che consente ai lavoratori che sceglieranno l’APE, ossia, l’anticipo pensionistico, di coprire in parte o tutto, il finanziamento bancario assicurato. In altri termini, è consentito ai lavoratori con 61 anni e 7 mesi di età e almeno 20 anni di contributi di andare in pensione in anticipo con l’APE, e di percepire la rendita fruendo di una tassazione sostitutiva più leggera.

Quindi:

RITA per andare in pensione in anticipo, requisiti

Per andare in pensione in anticipo con la RITA bisogna possedere i seguenti requisiti:

Dopo l’entrata in vigore della Legge di Bilancio 2018 (art. 1, co. 168 e 169 della L. n. 205/2017), l’ambito di applicazione è stato esteso anche ai disoccupati di oltre 24 mesi. Pertanto, per questi ultimi i requisiti da possedere sono i seguenti:

Rita, conviene fiscalmente?

Lo strumento della RITA conviene anche fiscalmente in quanto consente di fruire di alcuni interessanti vantaggi fiscali. In particolare, la rendita integrativa subirà una ritenuta a titolo d’acconto del 15%, con una riduzione dello 0,30% per ogni anno eccedente il 15° anno di partecipazione a forme pensionistiche complementari, con un limite massimo di riduzione del 6%.

Il vantaggio consiste nel fatto che è possibile applicare l’aliquota dal 9 al 15% al montante selezionato per l’alimentazione della RITA anche riferito a periodi di accantonamento anteriori al 2007.

Il risparmio fiscale è ancora maggiore se paragonato alla normale tassazione del Tfr o ai regimi fiscali applicati nel caso delle forme di rendita o capitale di previdenza complementare nelle modalità previste prima del 2007.

Rita cumulabile con APE sociale e volontaria

Si sottolinea infine, come l’accesso alla RITA non preclude la richiesta dell’APE sociale o APE volontaria; essendo gli strumenti cumulabili tra di loro e quindi è possibile ricevere più trattamenti previdenziali ancora prima di accedere alla pensione vera e propria.

È il caso per esempio del disoccupato oltre 24 mesi che decide di chiedere, sia la RITA che l’Ape sociale.

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Tags: ABC Pensioni