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di Daniele Bonaddio - 28 Agosto 2019
Le pensioni da totalizzazione o da cumulo, nelle quali sia presente anche un solo periodo contributivo a carico delle Casse professionali, devono ritenersi esclusi dal contributo di solidarietà. Quindi, i lavoratori iscritti agli enti di previdenza obbligatori di cui al D.Lgs. n. 509/1994 e D.Lgs. n. 103/1996 (cd. Casse professionali), non sono soggetti al taglio delle pensioni d’oro. Viceversa, sono interessate alla riduzione tutti gli altri trattamenti pensionistici liquidati con gli istituti del cumulo e della totalizzazione nei quali non è presente contribuzione a carico delle Casse professionali.
Il chiarimento è giunto dall’INPS con la Circolare n. 116 del 9 agosto 2019, specificando che anche i trattamenti pensionistici erogati con il sistema “quota 100” sono compressi nella norma di riduzione.
La norma che disciplina il taglio delle pensioni d’oro è l’art. 1, co. 261 e ss. della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019). Il disposto normativo ha introdotto una contributo di solidarietà a scaglioni per i pensionati che percepiscono un reddito che eccede i 100.000 euro lordi su base annua. Il taglio dei trattamenti pensionistici hauna durata limitata, pari a 5 anni, ossia dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2023.
La riduzione avviene mediante l’applicazione di specifiche aliquote, crescenti per determinate fasce di importo, i cui risparmi confluiranno in appositi fondi presso l’INPS e gli altri enti previdenziali interessati.
In particolare, la penalizzazione è pari al:
Ai fini dell’individuazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro, rilevano gli importi lordi su base annua di tutti i trattamenti pensionistici diretti.
Le pensioni che subiranno la decurtazione sono:
i cui importi complessivamente considerati siano superiori a 100.000 euro lordi su base annua.
Non sono soggette al contributo di solidarietà, le seguenti prestazioni:
Ai fini della determinazione dell’importo pensionistico complessivo superiore a 100.000 euro lordi su base annua e dell’individuazione delle aliquote percentuali di riduzione da applicare, i trattamenti pensionistici liquidati con il cumulo o totalizzazione dei periodi assicurativi: