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di Daniele Bonaddio - 15 Marzo 2021
Niente tassazione agevolata al 7% per i pensionati titolari di pensione erogata dall’INPS, che intendono trasferirsi in un Comune del Mezzogiorno con almeno 20.000 abitanti. Infatti, affinché venga rispettata la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, sono assoggettati a tassazione agevolata i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero.
In sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti. Difatti, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, co. 2 del TUIR.
A specificarlo è l’Agenzia delle Entrate con la Risposta n. 170 del 10 marzo 2021.
L’art. 1, co. 273, della L. n. 145/2018 (Legge di Bilancio 2019), ha inserito l’art. 24-ter all’interno del TUIR prevedendo un nuovo regime IRPEF per le persone fisiche titolari di redditi da pensione di fonte estera.
In altre parole, i pensionati, titolari di redditi di qualunque categoria (pensioni di ogni genere e assegni a esse equiparate), percepiti da fonte estera o prodotti all’estero, anziché pagare l’IRPEF ordinaria, versano esclusivamente un’imposta sostitutiva del 7%.
Chiaramente, per fruire dell’imposta agevolata è necessario che vengano soddisfatte una serie di condizioni:
L’opzione al 7% può applicarsi per ciascuno dei periodi di validità dell’opzione (complessivamente 10 anni).
L’opzione è:
Per l’accesso al regime agevolato è necessaria, inoltre, la titolarità da parte delle persone fisiche “dei redditi da pensione erogati da soggetti esteri”. Si ricorda, al riguardo, che in base all’art. 49, co. 2, lett. a) del TUIR, “costituiscono redditi di lavoro dipendente le pensioni di ogni genere e gli assegni ad essi equiparati”.
Pertanto, per espressa previsione normativa, i redditi da “pensione” sono equiparati a quelli di “lavoro dipendente”. Si tratta di soggetti destinatari di trattamenti pensionistici di ogni genere e di assegni ad essi equiparati erogati esclusivamente da soggetti esteri.
Sono esclusi dal regime in esame, invece, i soggetti non residenti che percepiscono redditi erogati da un istituto di previdenza residente in Italia.
Affinché si rispetti la condizione di essere titolari di redditi da pensione di fonte estera, si assoggettano a tassazione opzionale al 7% i redditi di qualunque categoria prodotti all’estero. Trattasi di redditi individuati secondo i criteri reciproci a quelli previsti dal TUIR per rilevare i redditi prodotti nel territorio dello Stato.
In sostanza, si considerano “prodotti all’estero” i redditi che sarebbero stati considerati prodotti nel territorio dello Stato, se realizzati da soggetti non residenti.
Infatti, l’opzione per il regime consente al contribuente di assoggettare a imposizione sostitutiva, i redditi, di qualunque categoria, prodotti all’estero, individuati ai sensi dell’art. 165, co. 2 del TUIR.
L’ordinamento accoglie, pertanto, il cd. criterio della lettura “a specchio”, secondo cui i redditi si considerano prodotti all’estero sulla base dei medesimi criteri di collegamento enunciati dall’art. 23 del TUIR per individuare quelli prodotti nel territorio dello Stato.
In definitiva, non è possibile beneficiare dell’applicazione dell’imposta sostitutiva laddove il pensionato sia titolare di redditi di pensione erogati dall’INPS di fonte italiana, per i quali valgono i principi ordinari di tassazione vigenti per i soggetti residenti.