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di Andrea Amantea - 12 Settembre 2023
Tra il 20 e il 30 di settembre, le imprese beneficiarie di crediti d’imposta contro il caro energia, energia elettrica e gas, consumi 2° semestre 2022, se ancora non l’hanno fatto, devono provvedere ad eseguire tre adempimenti molto importanti.
In primis, le imprese che hanno un accordo di cessione del credito con privati, con banche o altri intermediari finanziari, entro il 20, devono comunicare la cessione all’Agenzia delle entrate pena la perdita di validità dell’accordo di cessione; poi, entro il 30, le imprese che non hanno comunicato al Fisco i crediti maturati sempre nel secondo semestre, devono provvedere ad effettuare la comunicazione ricorrendo alla c.d. remissione in bonis. Dunque si tratta di due comunicazioni tra loro separate.
Infine, le imprese beneficiarie o i cessionari dei crediti d’imposta, potranno utilizzarli in compensazione entro e non oltre il 30 settembre.
Nel complesso, nel giro di 10 giorni, le scadenze da rispettare in riferimento ai tax credit energia sono diverse e ciascuna molto importante.
Per dare una mano alle imprese contro l’aumento dei costi dei prodotti energetici, energia elettrica e gas, il Governo ha previsto una serie di crediti d’imposta che di volta in volta hanno coperto, seppur in parte, i consumi di specifici trimestri del 2022.
Ad esempio, tanto per citarne alcuni, alle imprese a forte consumo di energia elettrica (c.d. imprese energivore), è riconosciuto un credito d’imposta dal 20% al 45% delle spese sostenute per l’acquisto di energia elettrica, per i primi tre trimestri, per il periodo ottobre/novembre, per il mese di dicembre del 2022, nonché per il primo e secondo trimestre del 2023;
Detto ciò questi credito possono essere in alternativa:
L’utilizzo in compensazione o la cessione dei crediti in parola deve avvenire a seconda delle tempistiche ben precise.
Partiamo proprio dalla comunicazione della cessione dei crediti energetici del 2° semestre 2022; per la precisione, tali crediti sono stati riconosciuti con differenti decreti che hanno coperto rispettivamente: i consumi del 2° trimestre 2022, quelli di ottobre e novembre 2022 e infine quelli di dicembre dello stesso anno.
La cessione del bonus (Fonte Agenzia delle entrate):
La comunicazione della cessione del credito deve essere inviata dal soggetto che appone il visto di conformità, mediante i canali telematici dell’Agenzia delle Entrate utilizzando l’apposito modello approvato con il provvedimento 27 giugno 2023.
Altra tappa importante è quella in scadenza al 30 settembre.
Infatti, entro tale data è possibile sanare l’omessa o errata comunicazione che scadeva lo scorso 16 marzo, con la quale le imprese comunicano all’Agenzia delle entrate i crediti maturati nel 3° e nel 4° trimestre 2022.
Considerati che i suddetti crediti d’imposta possono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre:
Invece, coloro che intendono correggere una comunicazione errata devono prima annullare tale comunicazione (cfr. punto 2.5 del provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate prot. n. 44905 del 16 febbraio 2023), versare la suddetta sanzione e poi inviare la comunicazione corretta.
Infine, come accennato nel paragrafo precedente, i crediti d’imposta relativi al 2° semestre 2022, possono essere utilizzati in compensazione entro il 30 settembre.
Nel complesso, devono essere utilizzati entro il 30 settembre 2023 i crediti di cui ai codici tributo: 6968, 6969, 6970 e 6971 (relativi al terzo trimestre 2022), ai codici 6983, 6984, 6985, 6986 (relativi al periodo ottobre-novembre 2022) e ai codici 6993, 6994, 6995 e 6996 (relativi al mese di dicembre 2022).
Tale scadenza vale anche per i cessionari che hanno rilevato il credito dall’impresa o da altro cessionario.