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Anticipo TFR / TFS, nuove istruzioni INPS su chi può richiederlo e come accedere

Cos'è e a chi spetta l'anticipo del TFR / TFS, in base anche alle ultime disposizioni dell'apposita circolare INPS.


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di - 11 Settembre 2023

Secondo apposite disposizioni INPS, è possibile per determinate categorie di lavoratori accedere ad un anticipo del TFR e del TFS, ovvero del Trattamento di Fine Rapporto e del Trattamento di Fine Servizio. Questa possibilità viene chiarita da una apposita circolare INPS, la n.79 del 7 settembre 2023, che riporta il funzionamento della misura sperimentale introdotta per tre anni.

Possono accedere a questa forma di anticipo coloro che sono iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, con i requisiti che vedremo tra poco. La misura sperimentale viene disposta per gli anni dal 2023 al 2025, e coinvolge prevalentemente i dipendenti del settore pubblico.

Gli importi spettanti possono essere erogati con un tasso di interesse vantaggioso di 1% fisso, con ritenuta dello 0,50% per le spese relative di amministrazione. L’interessato può richiedere l’anticipo dell’intera somma oppure di una quota, proveniente da un lavoro concluso. Vediamo nello specifico di cosa si tratta.

Come funziona la misura sperimentale di anticipo del TFR o TFS

La misura di anticipo al TFR o al TFS per lavoratori iscritti alla Gestione Unitaria viene istituita in modo sperimentale, ovvero è valida per il triennio 2023-2025, e fa riferimento all’accesso al TFR (Trattamento di Fine Rapporto) o al TFS (Trattamento di Fine Servizio) che è stato maturato ma che non è ancora esigibile.

L’anticipazione può essere integrale sull’intera somma oppure solamente di una quota, e la recente circolare INPS, la n.79 del 7 settembre 2023, spiega nello specifico chi può accedere a questo anticipo e chi invece non può per diverse cause di esclusione.

In ogni caso si fa riferimento all’accesso al Fondo Credito, ovvero a coloro che sono iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. Questa possibilità esiste dal 1 febbraio 2023, tuttavia la recente circolare INPS è intervenuta a specificarne nel dettaglio il funzionamento. Questa comunicazione ha il seguente oggetto:

“Nuova prestazione di anticipazione ordinaria del TFS/TFR in favore degli iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali istituita ai sensi dell’articolo 1, comma 1, lettera f), del D.M. 28 luglio 1998, n. 463. Istruzioni contabili. Variazioni al piano dei conti.”

Possono accedere all’anticipazione coloro che hanno un lavoro concluso, per gli importi effettivamente maturati ma non ancora esigibili. Vediamo nello specifico a chi è rivolta questa misura.

Chi può accedere all’anticipo del TFR o del TFS

Principalmente questa misura è dedicata ai lavoratori del settore pubblico, ovvero la fetta principale di destinatari è composta da dipendenti pubblici. L’anticipazione può essere erogata in relazione ad un rapporto di lavoro che si è concluso, per gli importi maturati da questi soggetti beneficiari:

Per ciò che riguarda le pensioni dirette, non viene specificato quali tipologie sono ammesse, per cui possono andare bene sia le pensioni anticipate, come Quota 100, Quota 102 o Quota 103, sia le pensioni di vecchiaia e Opzione Donna. Risulta importante che il beneficiario sia iscritto correttamente al Fondo Credito, ovvero alla Gestione Unitaria.

Chi non può accedere all’anticipo del TFR o del TFS

La recente circolare INPS specifica anche quali soggetti non possono accedere a questo particolare trattamento, ovvero le cause di esclusione.

Non sono inclusi in questa possibilità il personale in servizio con attività in corso di svolgimento, i titolari di pensione che non sono iscritti alla Gestione Unitaria per il periodo che segue il pensionamento (anche se sono stati iscritti a questa gestione durante lo svolgimento del lavoro).

Non possono accederci coloro che sono cessati dal servizio ma che non hanno maturato un diritto alla pensione, se non iscritti alla Gestione Unitaria, e non possono accedere coloro che fanno parte del personale militare in ausiliaria non iscritto alla Gestione Unitaria.

Sono esclusi anche i soggetti per cui il servizio è cessato che ricevono esclusivamente pensioni o assegni sociali, oppure prestazioni per invalidità civile, pensioni facoltative e similari, pensioni ex Enpao, indennizzi e assegni di sostegno al reddito straordinari, assegni di invalidità delle diverse categorie.

Eventualmente per conoscere l’iscrizione alla Gestione Unitaria è possibile controllare il proprio cedolino pensione, oppure leggere la propria busta paga. Da qui è possibile individuare la trattenuta relativa alla Gestione Unitaria.

Anticipo TFR/TFS: cosa si può fare

Risulta possibile richiedere l’accesso a tutta la somma dell’anticipo al TFR o al TFS oppure solamente di una parte. Si possono ricevere queste somme dopo almeno sei mesi da quando è presentata la domanda. Prima di erogare tali somme, l’INPS effettua dei controlli, per verificare se ci sono debiti o crediti nei confronti del fisco o dell’ente previdenziale.

L’importo viene infine accreditato attraverso l’IBAN del conto corrente del beneficiario, e come riporta la recente circolare INPS, è possibile usare queste somme per rimborsare eventuali finanziamenti richiesti alla Gestione Unitaria, come mutui o prestiti di vario tipo.

Per ciò che riguarda il tasso di interesse applicato, è dell’1%, tuttavia l’INPS può aggiornarlo comunicandolo ai beneficiari. Viene poi applicata una ritenuta dello 0,50% per coprire le spese di amministrazione.

Come chiedere l’anticipo al TFR/TFS

Vediamo ora nel dettaglio come possono procedere gli interessati a richiedere questi anticipi. La richiesta va inviata telematicamente, al sito ufficiale dell’INPS. Va selezionata la voce corrispondente al TFR o TFS che si vuole richiedere, specificando qual è la quota o somma spettante.

Inoltre il beneficiario deve anche comunicare qual è il datore di lavoro e il periodo per cui si desidera accedere a questa forma di anticipo.

A partire da aprile 2023 inoltre è possibile procedere alla richiesta anche tramite una persona di fiducia delegata a presentare la domanda, ed è possibile ricevere assistenza ad un centro CAF o ad un istituto di Patronato. Il contratto di cessione stipulato con l’INPS è quindi irrevocabile.

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