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di Massima Di Paolo - 3 Luglio 2017
La norma per la stabilizzazioni dei precari della PA è ormai legge. Lo scorso 22 giugno è infatti entrato in vigore il Nuovo Testo unico del Pubblico Impiego (D. lgs. 165/2001) con le modifiche introdotte dalla riforma Madia della Pubblica Amministrazione.
Novità: pubblicata la circolare Madia per la stabilizzazione dei precari
Due sono i decreti attuativi della Riforma Madia della Pubblica Amministrazione che interessano il T.U. del Pubblico impiego:
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Vediamo nel dettaglio cosa prescrive la norma “salvaprecari”.
L’art. 20 del D. lgs. 75/2017 (Superamento del precariato nelle pubbliche amministrazioni) dispone che
le Pubbliche amministrazioni al fine di superare il precariato, ridurre il ricorso ai contratti a termine e valorizzare la professionalità acquisita dal personale con rapporto di lavoro a tempo determinato, possono, nel triennio 2018-2020, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni e con l’indicazione della relativa copertura finanziaria, assumere a tempo indeterminato personale non dirigenziale
che possegga tutti i requisiti di seguito elencati:
Sempre nel triennio 2018-2020, le amministrazioni possono bandire, in coerenza con il piano triennale dei fabbisogni, previa indicazione della relativa copertura finanziaria, procedure concorsuali riservate, in misura non superiore al cinquanta per cento dei posti disponibili, ai precari della PA, ovvero al personale non dirigenziale che abbia i seguenti requisiti:
E’ fatto divieto alle Pubbliche amministrazioni, fino al termine delle procedure per la stabilizzazione dei precari sopra descritte, di stipulare ulteriori rapporti di lavoro flessibile per le professionalità interessate dalle predette procedure.
Le amministrazioni possono prorogare i corrispondenti rapporti di lavoro flessibile con i soggetti che partecipano alle procedure di stabilizzazione fino alla loro conclusione, nei limiti delle risorse disponibili ai sensi dell’articolo 9, co 28, del decreto-legge 3 1 maggio 20 10, n. 78,
Le norme sulla stabilizzazione contenute nell’art 20 non si applicano :
Il comma 11 dell’art. 20 dispone infine che le disposizioni dei commi 1 e 2 (ossia possibilità di stabilizzazione per raggiungimento di 36 mesi o di indizione di concorso con riserva del 50%) si applicano anche al personale tecnico-professionale e infermieristico del Servizio sanitario nazionale, nonche’ per il personale delle amministrazioni finanziate dal Fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, anche ove lo stesso abbia maturato il periodo di tre anni di lavoro negli ultimi otto anni rispettivamente presso diverse amministrazioni del Servizio sanitario nazionale o presso diversi enti e istituzioni di ricerca.
Il comma 12 dell’art 20, dispone che ai fini delle assunzioni di cui al comma 1, ossia del personale precario che abbia maturato 36 mesi in cinque anni (vedi sopra primo punto), ha priorità il personale in servizio alla data di entrata in vigore del decreto (ossia in servizio al 22 giugno 2017) .