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di Daniele Bonaddio - 18 Dicembre 2018
Non è possibile licenziare il lavoratore per giustificato motivo oggettivo (GMO) per scarso rendimento, se questi risulta spesso assente per malattia, ma senza aver mai superato il periodo di comporto. Infatti, l’evento di malattia nulla ha a che vedere con il licenziamento per scarsa produttività del lavoratore, poiché quest’ultimo è caratterizzato da un inadempimento, pur se inconsapevole, del lavoratore stesso. Differente è il concetto di assenze per eventi di malattia. Infatti, la tutela della salute è un valore preminente che ne giustifica la specialità.
A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 31763 del 7 dicembre 2018, che ha giudicato non lecito il licenziamento operato nei confronti di una lavoratrice intimato a seguito di ripetute assenze per causa di malattia.
Nel caso di specie, una società ha licenziato una lavoratrice con lettera del 22.5.2015, per giustificato motivo oggettivo, per le seguenti motivazioni:
La lavoratrice impugna il licenziamento e fa ricorso presso il Tribunale di Roma. In sede di primo grado di giudizio, i giudici hanno dato ragione alla lavoratrice e dunque hanno respinto l’opposizione proposta dalla società.
Tuttavia, la Corte d’Appello di Roma ha riformato la pronuncia del Tribunale dichiarando la legittimità del suddetto licenziamento.
A tal fine, infatti, i giudici hanno sottolineato che:
La lavoratrice impugna nuovamente la sentenza e ricorre in Cassazione
I giudici della Suprema Corte ribaltano nuovamente la pronuncia di secondo grado e danno ragione alla lavoratrice. Nella sentenza si tiene ben distinta la fattispecie di licenziamento per scarso rendimento e per assenze ripetute a malattia:
Dunque, soltanto quando viene superato il periodo di comporto è possibile procedere legittimamente al licenziamento. In quest’ultimo caso, infatti, non è necessaria:
Si ricorda, infine, che per periodo di comporto si intende il periodo di tempo durante il quale un lavoratore, assente per malattia o infortunio, conserva il proprio diritto al mantenimento del posto di lavoro. La sua durata è fissata dalla contrattazione collettiva nazionale del lavoro.