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Licenziamento del lavoratore in quarantena obbligatoria dopo le ferie: è giusta causa?

Secondo recente decisione di tribunale, il lavoratore in quarantena obbligatoria al rientro dalla ferie, corre il rischio licenziamento.


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di - 12 Giugno 2021

Come al solito la giurisprudenza aiuta a fare chiarezza su tanti casi pratici, che non trovano immediata definizione nelle norme di legge. Grazie all’attività del giudice, all’interpretazione delle leggi e al ragionamento seguito per addivenire alla sentenza, ecco allora che su questioni concrete e particolari, è possibile sgomberare il campo da dubbi e incertezze.

Proprio di recente, è stata emessa una ordinanza dal Tribunale di Trento, nella quale si può desumere che, in ipotesi di quarantena obbligatoria dopo una vacanza all’estero, il lavoratore subordinato si trova innanzi al concreto rischio licenziamento per giusta causa. 

Ricordiamo brevemente  che il licenziamento per giusta causa consiste in un licenziamento di tipo disciplinare, che è dovuto a comportamenti; gesti ed azioni del dipendente così gravi da minare irreparabilmente il rapporto di fiducia con l’azienda. Ecco perchè la giusta causa non permette la continuazione del rapporto di lavoro per neanche un giorno. Si usa dire che se ricorre la ‘giusta causa’, detto licenziamento avviene in tronco e senza preavviso. Scatta insomma  il cosiddetto ‘recesso unilaterale’ da parte del datore di lavoro.

Vediamo di seguito, gli interessanti contenuti di questa ordinanza, in modo da consentire ai lavoratori di capire qual è l’orientamento giurisprudenziale che sta emergendo sul tema della quarantena dopo le ferie e eventuale rischio licenziamento.

Licenziamento del lavoratore in quarantena obbligatoria dopo le ferie: è giusta causa?

Come appena accennato, il provvedimento del Tribunale di Trento è sicuramente, in qualche modo, innovativo e va a chiarire aspetti finora controversi. Ebbene, secondo il ragionamento seguito da questo giudice, se a seguito del periodo di ferie per le vacanze estive, il lavoratore ritornato deve passare 14 giorni in regime di quarantena obbligatoria, con conseguente ed inevitabile assenza dall’ufficio, corre il pericolo di essere licenziato. E come detto sopra, si tratta di licenziamento in tronco, ossia per giusta causa e senza alcun preavviso.

Il motivo è molto semplice e spiega perchè il magistrato chiamato a giudicare in quest’occasione, non ha escluso affatto il rischio licenziamento per il dipendente andato in vacanza e poi costretto alla quarantena per ragioni sanitarie. In buona sostanza, in detta ordinanza del 2021, il Tribunale di Trento ha stabilito che la prolungata assenza dal lavoro per via della quarantena violerebbe i principi di correttezza e buona fede nei confronti del datore di lavoro o azienda.

Più nel dettaglio, il rischio licenziamento sussiste giacchè il lavoratore subordinato, ben conscio della quarantena obbligatoria al rientro dalle ferie, può produrre un grave e oggettivo pregiudizio economico al datore di lavoro. In ragione di ciò, il Tribunale afferma che può essere licenziato. Insomma, quanto basta, per ricondurre il caso nel catalogo delle ipotesi di licenziamento per giusta causa.

Il diritto alle ferie e il caso in sintesi

Anzi, il rischio licenziamento in caso di quarantena obbligatoria è pacificamente ammissibile, se consideriamo le norme vigenti. Infatti, come ben noto, le ferie consistono in un lasso di tempo di astensione dal lavoro irrinunciabile e costituzionalmente previsto. Ma attenzione: l’astensione dal posto di lavoro, non può durare più di quanto concordato con l’azienda o datore di lavoro. Ecco perchè è chiaro che se, al ritorno dalle vacanze estive in un paese straniero, un lavoratore alle dipendenze dovesse essere sottoposto a quarantena di 14 giorni, questa ulteriore assenza farebbe scattare il rischio licenziamento. Il rischio di un oggettivo danno all’azienda è, dunque, del tutto tangibile.

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Non vi sono dubbi che l’ordinanza del Tribunale di Trento sia utile sul piano giurisprudenziale: essa ha deciso in relazione al ricorso presentato da un’operaia che era stata licenziata in ragione dell’isolamento domiciliare al rientro da una vacanza in Albania, durante il periodo di ferie.

La donna, recandosi in Albania, sarebbe stata consapevole dei noti divieti; restrizioni ed i rischi per pandemia, relativi agli spostamenti. Ciò nonostante e nonostante i ben noti obblighi di quarantena obbligatoria correlati, si sarebbe dunque disinteressata dei problemi organizzativi prodotti all’azienda; in considerazione del ritardo del ritorno sul posto di lavoro e data l’emergenza sanitaria in essere.

In particolare, la donna aveva domandato ed ottenuto le ferie dal 3 al 16 agosto. Cruciale l’accordo di tornare operativa sul posto di lavoro a partire dal 20 agosto. Cosa che poi non si è verificata, poichè – all’epoca dei fatti – l’obbligo della quarantena – di cui la donna era pienamente consapevole – non le ha permesso di tornare al lavoro per altre due settimane.

Le conclusioni del giudice sulla giusta causa di licenziamento

Ebbene, il rischio licenziamento è del tutto plausibile e il lavoratore deve sapere in anticipo a cosa potrebbe andare incontro. In base all’interpretazione resa dal Tribunale di Trento, il licenziamento per giusta causa è ammissibile e lecito poichè:

In ragione di ciò, il giudice ha ravvisato gli estremi di una possibile causa di licenziamento da parte dell’azienda. Nello specifico, alla donna è contestato il fatto della citata violazione dell’obbligo di correttezza e buona fede nel rapporto contrattuale con l’azienda. Ma non solo: anche la mancata comunicazione e giustificazione dell’assenza sono elementi che pesano a livelli di concreto rischio licenziamento.

Alla donna è contestato il fatto per cui avrebbe dovuto essere a conoscenza – già prima della partenza – delle procedure a cui si sarebbe dovuta sottoporre (14 giorni di quarantena) al rientro in Italia. In altre parole, la scelta della lavoratrice non è stata responsabile, nè tanto meno ben ponderata; ecco perchè il rischio licenziamento è palese e la quarantena non può considerarsi assenza giustificata dal posto di lavoro.

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Tags: Licenziamento