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di Antonio Maroscia - 11 Ottobre 2017
Con la recente sentenza n._45862 del 5 ottobre, la Cassazione ha ribadito in linea di principio quali sono gli obblighi del Coordinatore per l’esecuzione dei lavori in tema di salute e sicurezza nei cantieri.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori non ha obbligo di controllore direttamente tutte le fasi lavorative, compito che spetta a datore di lavoro, dirigenti e preposti. Il CSE ha comunque la responsabilità di verificare eventuali carenze organizzative immediatamente percepibili nel cantiere. Ha inoltre l’obbligo di verificare che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.
Il coordinatore per l’esecuzione dei lavori (CSE) è una figura stabilita dalla legge nell’ambito dei cantieri temporanei o mobili. Esso ha compiti di coordinamento e verifica ai fini del rispetto delle norme di sicurezza e salute dei lavoratori sui luoghi di lavoro.
L’Art. 92 del d.lgs. 81/08 così come modificato dall’articolo 61 del decreto legislativo 106/09 stabilisce gli obblighi del coordinatore per l’esecuzione dei lavori.
Durante la realizzazione dell’opera, il coordinatore per l’esecuzione dei lavori:
Per la Cassazione, anche se Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori, come detto sopra, non deve vigilare su tutte le fasi lavorative che si svolgono nel cantiere. Ma ha comunque la responsabilità di verificare che nel cantiere non vi siano carenze organizzative immediatamente percepibili e che le procedure di lavoro siano coerenti con il piano di sicurezza e coordinamento.
Il Coordinatore per l’esecuzione dei lavori è quindi una figura che si affianca a quella del datore di lavoro, dei dirigenti e dei preposti, all’interno dei cantieri.
Pertanto anche se non ha l’obbligo di eseguire un puntuale controllo delle singole attività lavorative, deve comunque verificare che:
Con annesse responsabilità civili e penali previste dalla normativa.