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Pensione di reversibilità coniuge, illegittimi i limiti di età

Per la Consulta è illegittima la norma che riduce la pensione di reversibilità coniuge tra un ultrasettantenne e una persona più giovane di vent'anni


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di - 15 Luglio 2016

Con una Sentenza del 15 giugno, pubblicata in data 14 luglio 2016 con il numero 174, La Corte costituzionale, ha dichiarato l’illegittimità costituzionale dell’art. 18, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98.

Pensione di reversibilità coniuge, stop alla norma “anti-badanti”

La norma dichiarata illegittima, definita a suo tempo “anti-badanti”, limitava l’ammontare della pensione di reversibilità quando il coniuge scomparso aveva contratto matrimonio a un’età superiore ai settant’anni e il coniuge superstite era più giovane di almeno vent’anni.

Per le pensioni liquidate dal 2012, era stata introdotta la regola che a fronte di un matrimonio tra una persona con più di settant’anni e un’altra più giovane di oltre vent’anni, l’importo della pensione di reversibilità sarebbe stato ridotto del 10% per ogni anno di matrimonio di durata inferiore a 10 anni.

Quindi per i matrimoni durati almeno 10 anni, la pensione di reversibilità è stata corrisposta interamente, mentre per quelli di durata inferiore la pensione di reversibilità è stata pari al 90, 80, 70% e via dicendo fino ad azzerarsi.

La Corte quindi, richiamandosi ad altre proprie decisioni analoghe, ha ritenuto irragionevole una limitazione del trattamento previdenziale, connessa solamente al dato dell’età avanzata del coniuge e della differenza di età tra i coniugi.

La Consulta ha ribadito che ogni limitazione del diritto alla pensione di reversibilità deve rispettare i
princìpi di eguaglianza e di ragionevolezza e il principio di solidarietà, che è alla base del trattamento pensionistico, e non deve assolutamente interferire con le scelte di vita dei singoli, espressione di libertà fondamentali.

La norma dichiarata incostituzionale si basava sulla presunzione che i matrimoni contratti da chi abbia più di settant’anni con una persona di vent’anni più giovane traggano origine dall’intento di frodare le ragioni dell’erario, in assenza di figli minori, studenti o inabili.

Fonte: Corte Costituzionale

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Categories: Sentenze Lavoro
Tags: Corte Costituzionalepensione di reversibilità