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Ritardata rivalutazione pensionistica: il danno va provato

Il riconoscimento in ritardo della pensione di anzianità non consegue un danno in re ipsa, in quanto occorre necessariamente la prova del lamentato pregiudizio


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di - 4 Marzo 2020

Qualora l’INPS riconosca in ritardo il trattamento previdenziale spettante, ovvero la rivalutazione pensionistica, il pensionato ha diritto al danno che ne deriva. Tuttavia, poiché trattasi di un danno risarcibile in re ipsa, incombe sul pensionato provare che il ritardato riconoscimento della pensione abbia determinato un danno.

A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4886 del 24 febbraio 2020. Nel caso in esame, la corte di merito aveva correttamente escluso la risarcibilità di tale voce di danno, non essendo stato in alcun modo provato.

Danno da rivalutazione pensionistica: il caso

La vicenda riguarda un lavoratore che presentava domanda di pensione di anzianità, all’esito della quale l’INPS non riconosceva la rivalutazione contributiva per l’esposizione ad amianto. Per questo motivo, il pensionato presentava ricorso al giudice del lavoro, il quale condannava l’INPS al risarcimento del danno in favore del ricorrente. Il danno riguardava tutti i ratei di pensione maturati dall’1 giugno 2009 al 31 maggio 2009.

La Corte d’Appello di Potenza, in riforma della sentenza del Tribunale, argomentava che doveva essere disattesa l’eccezione dell’INPS di inammissibilità e improcedibilità della domanda. Ciò per mancata presentazione della domanda amministrativa e per mancato esperimento dell’iter amministrativo di pensione. Infatti, la domanda azionata in primo grado non era di accertamento del diritto alla prestazione di previdenza obbligatoria, bensì una domanda di condanna dell’ente al risarcimento del danno determinato dalla colpevole la condotta dell’INPS di mancato riconoscimento del diritto alla rivalutazione della posizione contributiva.

Inoltre, affermavano i giudici di merito, nessun danno patrimoniale potesse essere riconosciuto, in quanto il lavoratore fino a tutto il 2009 aveva continuato a lavorare. La sentenza di secondo grado negava altresì la riconoscibilità di un danno non patrimoniale, argomentando che tale danno non si pone quale conseguenza automatica di ogni comportamento illegittimo. Pertanto è onere del ricorrente allegare non solo la condotta colposa ma anche di fornire la prova del danno e del nesso di causalità con l’inadempimento.

Il lavoratore impugnava la sentenza e ricorreva in Cassazione.

Pensione pagata in ritardo: i motivi del ricorso

Il pensionato, in particolare, lamentava il mancato riconoscimento del danno patrimoniale; argomentando di non aver mai affermato di non aver potuto cumulare la quiescenza anticipata con un nuovo lavoro. Le richieste riguardavano esclusivamente la facoltà di vedersi rivalutata la propria posizione contributiva fin dal 2006.

Dunque, sostiene il lavoratore, il ritardo nel riconoscere la pensione avevano comportato un danno economico derivante dal mancato godimento della pensione e della sua rivalutazione, dall’aver dovuto inoltrare numerose richieste e reclami in via amministrativa dal 2001 al 2009.

Infine, il ricorrente lamentava di non aver potuto adottare una legittima scelta di vita, con lesione di diritti costituzionalmente garantiti quali quelli alla salute e alla pensione.

Ritardata rivalutazione pensionistica: la sentenza

La Suprema Corte rigetta i motivi di ricorso del dipendente. Secondo gli ermellini, non può essere richiesta e accolta una domanda che accerti con data anteriore al 2009 il collocamento in quiescenza; attesa la perdurante attività lavorativa. Infatti, l’accertamento del diritto al collocamento in quiescenza da data anteriore al 2009 poteva determinare unicamente il diritto al risarcimento dei danni.

Pertanto, il danno patrimoniale non poteva essere collegato tout court al mancato conseguimento della pensione. Ciò in considerazione del fatto che essa non avrebbe potuto essere erogata in costanza di attività lavorativa; inoltre la protrazione dell’attività lavorativa di per sé non era stata causa di perdita patrimoniale.

Pertanto, qualora il lavoratore, a causa dell’illegittimo diniego della domanda di pensionamento, sia costretto a protrarre la propria attività lavorativa, può in effetti configurarsi un danno non patrimoniale risarcibile. In tali casi, il danno è determinato dalle ripercussioni di segno negativo conseguenti alla condotta dell’ente previdenziale che ha causato la lesione di specifici interessi costituzionalmente protetti.

Tuttavia, incombe sempre sul lavoratore dimostrare, oltre alla colpa dell’INPS, che il ritardato pensionamento ha provocato un danno. Infatti, secondo i principi del nostro ordinamento giuridico non può configurarsi un danno risarcibile in re ipsa in ragione degli imprescindibili oneri di allegazione e di prova che gravano sul soggetto che vanti pretese risarcitorie.

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Tags: CassazionePensioni ultime notizie