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di Paolo Ballanti - 12 Ottobre 2023
In Italia, la definizione fiscale di “prima casa” o “abitazione principale” è importante perché offre agevolazioni e benefici fiscali significativi, tra cui l’esenzione o la riduzione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria in caso di acquisto di un’abitazione.
La definizione varia leggermente in base alla legge o al regolamento che ne tratta, ma in generale, l’abitazione principale è definita come un’unità immobiliare di determinate categorie catastali di cui il titolare o il suo nucleo familiare detiene un certo tipo di diritto, come la proprietà, l’usufrutto, l’uso o l’abitazione.
Analizziamo le più importanti agevolazioni prima casa 2023, alla luce anche della guida fornita dall’Agenzia entrate, disponibile collegandosi a “agenziaentrate.gov.it – Schede informative e servizi – Agevolazioni“. In questa guida sorvoleremo invece i bonus edilizi, ovvero i bonus e superbonus legati anche alla ristrutturazione della prima casa.
Partiamo con elencare quali sono le principali agevolazioni prima casa in riferimento alle imposte dirette e indirette (IRPEF, IVA, imposta di registro ecc.).
In caso di acquisto della “prima casa”, le imposte dovute variano se:
Nella prima ipotesi il contribuente è tenuto a farsi carico di:
Al contrario, se il venditore è un’impresa:
Nelle compravendite di immobili, le parti devono inserire nel rogito una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà contenente, tra le altre cose, il possesso dei requisiti per le agevolazioni “prima casa”.
Le abitazioni ammesse alle misure di favore sono quelle appartenenti alle seguenti categorie:
Sono al contrario escluse le abitazioni in:
Rientrano tra i beni agevolabili anche le pertinenze (una per ciascuna categoria) classificate in:
a patto che siano destinate in modo durevole a servizio dell’abitazione principale e che questa sia stata acquistata beneficiando del regime “prima casa”.
Un secondo fondamentale requisito è il luogo in cui si trova l’immobile, corrispondente al Comune in cui l’acquirente ha la propria residenza.
Al contrario, la dichiarazione di voler effettuare il cambio di residenza dev’essere contenuta, a pena di decadenza, nell’atto di acquisto.
Si in ogni caso diritto alle agevolazioni se l’immobile si trova:
Dal 1° gennaio 2016, a differenza del passato, i benefici fiscali spettano anche se il contribuente è già proprietario di un immobile acquistato con le agevolazioni prima casa, a patto che l’immobile interessato sia venduto entro un anno dal nuovo acquisto.
Nell’atto di acquisto del nuovo immobile in regime agevolato “deve risultare l’impegno a vendere l’immobile già posseduto entro un anno” (Guida AE). Se questo non avviene, si perdono le “agevolazioni usufruite per l’acquisto del nuovo immobile e, oltre alle maggiori imposte e ai relativi interessi, si dovrà pagare una sanzione del 30%” (ancora l’Agenzia Entrate).
L’agevolazione prima casa si perde se:
Visto che ne abbiamo fatto cenno e ne parleremo ancora vediamo ora cono le pertinenze e cosa rientra in questa definizione. Nel contesto dell’acquisto e della detenzione di un’abitazione principale in Italia, il termine “pertinenze” si riferisce a determinati elementi o spazi che sono considerati parte integrante dell’abitazione principale e godono degli stessi benefici fiscali. Le pertinenze possono includere:
Le pertinenze sono importanti perché, quando si acquista o si possiede una prima casa in Italia, i benefici fiscali, come l’esenzione o la riduzione dell’imposta di registro e dell’imposta ipotecaria, si estendono non solo all’abitazione principale ma anche alle pertinenze.
Tuttavia, ci sono regole specifiche sulle dimensioni massime di queste pertinenze che variano da regione a regione. È quindi consigliabile consultare un professionista fiscale o un avvocato specializzato per ottenere informazioni dettagliate sulle pertinenze e sui benefici fiscali associati all’acquisto e al possesso di una prima casa in Italia.
Il contribuente che vende l’abitazione acquistata con le agevolazioni “prima casa” e, entro un anno, ne compra un’altra in presenza dei requisiti per fruire dei benefici in parola, ha diritto ad un credito d’imposta.
Quest’ultimo, comunque non superiore all’imposta dovuta per il secondo acquisto, corrisponde all’Iva e all’imposta di registro pagate per il primo acquisto agevolato.
Per fruire del credito è necessario manifestare tale volontà nell’atto di acquisto del nuovo immobile, precisando se si intende utilizzarlo in detrazione dall’imposta di registro dovuta per lo stesso atto.
Le agevolazioni “prima casa” non si perdono quando, entro un anno dalla vendita o dalla donazione:
La legge di Bilancio 2023 prevede la detrazione dall’IRPEF del 50% dell’IVA versata, per l’acquisto di immobili residenziali di classe energetica A o B cedute dalle imprese costruttrici degli immobili stessi entro il 31 dicembre 2023.
La detrazione è pari al 50% dell’imposta dovuta sul corrispettivo ed è ripartita in 10 quote costanti nell’anno in cui sono state sostenute le spese e nei nove periodi d’imposta successivi.
Le agevolazioni fiscali dedicate ai giovani di età inferiore a 36 anni sono previste fino a tutto il 2023.
Scopo della norma è favorire l’autonomia abitativa dei giovani, attraverso una serie di misure di favore, operanti per gli atti stipulati nel periodo compreso tra il 26 maggio 2021 ed il 31 dicembre 2023 (termine, quest’ultimo, recentemente prorogato.
Le agevolazioni consistono in:
Inoltre, al pari degli atti di acquisto assoggettati all’imposta di registro proporzionale, anche l’acquisto prima casa “under 36” è esente dall’imposta di bollo.
Possono accedere alle misure di favore, i giovani che:
L’Isee, in particolare, è calcolato sui redditi percepiti ed il patrimonio posseduto nel secondo anno precedente la presentazione all’Inps della Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU). Di conseguenza:
E’ inoltre necessario che l’acquirente:
Per quanto riguarda le categorie catastali ammesse al beneficio vale quanto sopra descritto in merito alle agevolazioni “prima casa”, ivi comprese le pertinenze.
Le agevolazioni under 36 operano per tutti gli atti comportanti il trasferimento a titolo oneroso della proprietà (o quota di comproprietà), il trasferimento o la costituzione di diritti reali di godimento (nuda proprietà, usufrutto, uso, abitazione) delle case di abitazione ammesse.
La normativa fiscale prevede una serie di detrazioni legate all’abitazione principale. Tale è da intendersi l’immobile nel quale il contribuente o i suoi familiari dimorano abitualmente.
L’articolo 15, comma 1, lettera b) del TUIR (Testo unico delle imposte sui redditi), riconosce una detrazione del 19% da calcolarsi sugli interessi passivi pagati dal mutuatario, in relazione ad un mutuo stipulato per l’acquisto di un immobile da destinare ad abitazione principale del contribuente o di un suo familiare.
L’importo complessivo su cui applicare il 19% non deve comunque eccedere i 4 mila euro. Pertanto, la detrazione massima spettante è pari a 760,00 euro.
Sempre il TUIR contempla all’articolo 15, comma 1, lettera b-bis), la detrazione sui compensi corrisposti ai soggetti di intermediazione immobiliare, per l’acquisto definitivo dell’unità immobiliare da adibire ad abitazione principale.
La detrazione del 19% si applica su un importo non superiore a 1.000 euro per ciascuna annualità.
Prevista una detrazione del 19% (articolo 15, comma 1-ter, TUIR) su un importo complessivo non superiore a 2.582,28 euro (detrazione massima euro 490,63) per i mutui effettivamente utilizzati per la costruzione dell’unità immobiliare ad adibire ad abitazione principale o per la sua ristrutturazione edilizia.
La detrazione viene riconosciuta se il contratto di locazione riguarda un immobile adibita ad abitazione principale.
La detrazione varia in funzione del reddito complessivo posseduto (comprensivo del reddito assoggettato al regime della cedolare secca) e del contratto sottoscritto. Si possono recuperare dall’IRPEF:
Gli importi variano poi a seconda che si tratti di lavoratore trasferito per motivi di lavoro o studente fuori sede oppure giovani di età compresa tra i 20 e i 31 anni non compiuti.