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di Andrea Amantea - 8 Settembre 2020
La possibilità di beneficiare del super bonus al 110% per i lavori di risparmio energetico e di riduzione del rischio sismico è subordinata al possesso di specifiche asseverazioni tecniche e del visto di conformità. Difatti, il commercialista, il consulente del lavoro e gli altri intermediari abilitati, con il visto di conformità attestano la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni tecniche rilasciate dagli altri professionisti incaricati quali, geometri, ingegneri ecc.
Fermo restando l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato, ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa da euro 2.000 a euro 15.000. Per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa.
A tal proposito, la Fondazione studi Consulenti del lavoro, CDL, è intervenuta analizzando gli eventuali risvolti penali per i professionisti che rilasciano il visto, compresi i consulenti del lavoro. Soggetti non obbligati ad eseguire alcun accertamento in ordine alla veridicità e alla congruità dei dati contenuti nelle citate asseverazioni e attestazioni.
Da qui, secondo la Fondazione, il professionista che rilascia il visto non potrà essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso, a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista incaricato della progettazione strutturale”.
L’introduzione delle detrazioni al 110% è avvenuta con l’art. 119 del D.L. 34/2020, c.d decreto crescita.
In particolare, il super bonus spetta per i seguenti lavori effettuati su immobili residenziali:
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
Gli interventi appena elencati sono definiti interventi trainanti.
Il super bonus al 110% anche le spese per altri interventi, se eseguiti insieme ad almeno uno di quelli sopra elencati. tali interventi sono definiti “trainati”.
Il riferimento è:
Leggi anche: Superbonus lavori in casa: le date da rispettare per ottenerlo
Il contribuente, in alternativa alla detrazione diretta in dichiarazione, può:
Il fornitore recupero lo sconto applicato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare per pagare tasse e contributi.
In entrambi i casi, è possibile cedere il credito ad altri soggetti comprese le banche.
A tal proposito, ai fini dell’opzione per la cessione o per lo sconto il contribuente deve essere in possesso;
Leggi anche: Bonus lavori al 110%: cessione anche per le rate residue
Il visto di conformità è rilasciato ai sensi dell’articolo 35 del decreto legislativo n. 241 del 1997, dai soggetti incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni (dottori commercialisti, ragionieri, periti commerciali e consulenti del lavoro) e dai responsabili dell’assistenza fiscale dei CAF.
Soggetti che sono tenuti a verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Non è richiesto loro di verificare la veridicità di quanto riportato dai tecnici nelle asseverazioni e nelle attestazioni.
Anche perché non ne avrebbero le competenze.
L’asseverazione serve a dimostrare che l’intervento realizzato:
Una copia dell’asseverazione è trasmessa, esclusivamente per via telematica, all’Agenzia nazionale per le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA).
Difatti, è lo stesso Ente che effettua controlli sugli interventi di risparmio energetico ordinario.
L’asseverazione è rilasciata al termine dei lavori o per ogni stato di avanzamento dei lavori e attesta i requisiti tecnici sulla base del progetto e della effettiva realizzazione.
Per gli interventi antisismici ’asseverazione è depositata presso lo sportello unico competente di cui all’articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 2001, n. 380.
Per gli interventi di miglioramento energetico ammessi al Superbonus, ai fini dell’asseverazione della congruità delle spese si fa riferimento:
Ai soggetti che rilasciano attestazioni e asseverazioni infedeli si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 2.000 a euro 15.000 per ciascuna attestazione o asseverazione infedele resa. La non veridicità delle attestazioni o asseverazioni comporta la decadenza dal beneficio fiscale. Resta ferma l’applicazione delle sanzioni penali ove il fatto costituisca reato.
A tal proposito a colui che rilascia il visto di conformità la norma del 110% richiede solo di verificare la presenza delle asseverazioni e delle attestazioni rilasciate dai professionisti incaricati.
Possono esserci risvolti penali per coloro che rilasciano il visto di conformità?
A tale domanda ha risposto la fondazione studi Consulenti del lavoro (CDL) con l’approfondimento del 27 agosto 2020. Approfondimento focalizzato sul ruolo dei consulenti del lavoro ai fini dell’apposizione del visto; tuttavia le stesse indicazioni possono valere per commerciasti, CAF ecc.
Secondo la Fondazione Studi CDL, i Consulenti del Lavoro non devono rilasciare le “asseverazioni” e le “attestazioni” che il contribuente è tenuto ad allegare alle richieste di detrazione o di opzione per la cessione o per lo sconto delle spese.
Difatti, l’attività che il Consulente del Lavoro è tenuto ad effettuare prima di rilasciare il “visto di conformità” – consiste esclusivamente:
Il Consulente del Lavoro non potrà essere chiamato a rispondere dei reati che saranno contestati al contribuente in concorso, a seconda della natura degli interventi, col “tecnico abilitato” o col “professionista incaricato della progettazione strutturale”. Salvo che sia fin dall’origine consapevole della falsità dei dati esposti nelle “asseverazioni” e nelle “attestazioni” o abbia dato un qualsivoglia contributo causale all’illecita detrazione mediante l’esercizio del diritto di opzione ex articolo 121.
Secondo la Fondazione l’attività richiesta al consulente è di natura ordinaria, paragonabile all’apposizione del visto di conformità sulle dichiarazioni. C.d visto leggero.
Nel caso in cui il Consulente del Lavoro rilasci il “visto di conformità” senza che ne ricorrano i presupposti (ad esempio, in assenza delle “attestazioni” e delle “asseverazioni”) o dichiarando conformi dati che non lo sono e, comunque:
a titolo di concorso, di quelle stabilite per reati addebitabili al contribuente (tra cui quelli ex articolo 3 del decreto legislativo 74/2000 o di truffa aggravata ovvero di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato ai sensi dell’articolo 316-ter del codice penale).
Secondo la Fondazione CDL, il Consulente del Lavoro, essendo chiamato a rilasciare soltanto un visto di conformità non può in alcun modo essere destinatario delle “sanzioni di natura penale” e della “sanzione amministrativa” che il comma 14 dell’art.119 commina soltanto ai “tecnici abilitati” e ai “professionisti incaricati della progettazione strutturale”, nel caso in cui questi abbiano rilasciato attestazioni e asseverazioni infedeli.
In sintesi, a colui che rilascia il visto di conformità “infedele” si applicano le disposizioni di cui all’art 39 del d.Lgs 241/1997, fatti salvi eventuali risvolti penali in concorso con il contribuente.
Al contrario, non trovano applicazione le sanzioni di cui al comma 14 sopra citato.