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di Andrea Amantea - 27 Agosto 2020
L’opzione per la cessione del bonus lavori al 110% può essere effettuata anche per le rate annuali residue. Dunque, il contribuente che inizialmente sceglie di beneficiare della detrazione direttamente in dichiarazione dei redditi, successivamente può optare per la cessione.
A fornire questo importante chiarimento è stata l’Agenzia delle entrate con la circolare n° 24/e 2020.
Il D.L. 34/2020, c.d decreto Rilancio riconosce una detrazione fiscale del 110% per i seguenti lavori effettuati su immobili residenziali:
Le spese devono essere sostenute tra il 1° luglio 2020 e il 31 dicembre 2021.
La detrazione è utilizzata nella dichiarazione dei redditi, in 5 quote annuali di pari importo. Fino a copertura dell’Irpef dovuta. La detrazione in eccesso si perde. Difatti, non può essere riportata negli anni successivi.
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In alternativa alla fruizione diretta della detrazione, è possibile optare per un contributo anticipato sotto forma di sconto dai fornitori dei beni o servizi (sconto in fattura) o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione spettante.
Tale possibilità è ammessa anche per le detrazioni ordinarie spettanti per il risparmio energetico, i lavori di ristrutturazione, il rifacimento delle facciate. Anche per l’installazione di impianti fotovoltaici e di colonnine di ricarica per i veicoli elettrici.
In particolare, colui che ha sostenuto la spesa detraibile può optare:
La cessione può essere effettuata oltre che in favore del fornitore dei lavori/servizi anche: ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari; con facoltà di successive cessioni.
I soggetti che ricevono il credito hanno, a loro volta, la facoltà di successive cessioni.
L’opzione può essere effettuata in relazione a ciascuno stato di avanzamento dei lavori. Con riferimento agli interventi ammessi al Superbonus 110%:
Il primo stato di avanzamento, inoltre, deve riferirsi ad almeno il 30 per cento dell’intervento medesimo.
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Lo sconto eventualmente praticato dal fornitore dei lavori può essere anche parziale.
Il fornitore recupera il contributo anticipato, sotto forma di credito d’imposta, con facoltà di cedere tale credito ad altri soggetti, ivi inclusi le banche.
Il credito è pari alla detrazione originariamente spettante a colui che ha commissionato i lavori.
Tuttavia, nel caso in cui, invece, il fornitore applichi uno sconto “parziale”, il credito d’imposta è calcolato sull’importo dello sconto applicato.
Per intenderci, se su una spesa di di 30.000 euro, il fornitore applica uno sconto pari a 10.000 euro:
In alternativa, potrà optare per la cessione del credito corrispondente a tale importo rimasto a carico ad altri soggetti, inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari.
Laddove i lavori siano effettuati sulle parti comuni condomini, non tutti i condòmini devono fare la stessa scelta in merito alla possibilità di cessione della detrazione o alla richiesta dello sconto.
Ciò comporta che alcuni potranno decidere di beneficare della detrazione in dichiarazione, altri di richiedere lo sconto in fattura o di optare per la cessione del credito.
Il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata o :
per la quota a lui imputabile.
Attenzione però, il Superbonus non si applica agli interventi realizzati sulle parti comuni a due o più unità immobiliari:
Al di là se i lavori riguardano le parti comuni condominiali o le singole unità residenziali, è ammessa la cessione delle rate residue della detrazione.
A tal proposito, nella circolare n° 24/e, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che l’opzione tardiva deve riferirsi a tutte le rate residue ed è irrevocabile.
Ad esempio, il contribuente che ha sostenuto la spesa nell’anno 2020 può scegliere di fruire delle prime due rate di detrazione spettante:
Tale possibilità finora non era stata ammessa per l’eco bonus ordinario.