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di Andrea Amantea - 30 Giugno 2020
Anche i lavoratori dipendenti e i pensionati con partita IVA possono accedere ai contributi a fondo perduto 2020 previsti dal decreto Rilancio Italia in considerazione dell’emergenza economica-sanitaria da covid-19.
Ecco in chiaro a quali condizioni e in che misura i soggetti citati possono richiedere i contributi.
Per contrastare i gravi effetti economi negativi legati al covid-19, il Governo ha introdotto specifici contributi a fondo perduto. I contributi spettano a a Imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.
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Oltre a rispetto del monte ricavi/compensi fisso a 5 milioni di euro, è inoltre necessario che sia presente almeno uno tra i seguenti requisiti:
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I contributi a fondo perduto non possono essere richiesti da:
L’esclusione vale anche per i lavoratori dello spettacolo iscritti al Fondo pensioni dello spettacolo nonché per i collaboratori coordinati e continuativi attivi alla data del 23 febbraio 2020 e iscritti alla Gestione separata. Sono inoltre esclusi i professionisti con o senza cassa. Tuttavia, possono richiedere “il fondo perduto”le Società tra professionisti”.
In linea generale non possono richiedere il contributo i lavoratori dipendenti e pensionati. E se tali soggetti sono dotati di partita Iva?
In tale caso non opera esclusione alcuna. Nel rispetto dei requisiti sopra individuati, possono accedere ai contributi.
Difatti, come da circolare 15/2019, le persone fisiche, imprenditori o lavoratori autonomi che sono anche assunti come «lavoratore dipendente» possono comunque fruire del contributo a fondo perduto COVID-19.
Le medesime indicazioni valgono anche per coloro che esercitano un’attività d’impresa o di lavoro autonomo (o siano titolare di reddito agrario) e contestualmente siano titolari di pensione.
Laddove siano svolte più attività, non tutte ammessa al contributo, il requisito dei ricavi non superiori a 5 mln di euro, va verificato in relazione alle attività ammesse al contributo stesso. Stesso discorso per la verifica del calo di fatturato.
Il contributo può essere richiesto anche da lavorato dipendenti e pensionati che hanno avviato l’attività dopo il 3o aprile 2020. In tale caso, la richiesta è ammessa solo per le partite iva aperte in qualità di erede per continuare l’attività di un soggetto deceduto.
In data 26 giugno l’Agenzia delle entrate ha approvato, i codici tributo per la restituzione del fondo perduto eventualmente richiesto in maniere illegittima. Codici tributo indicati nella risoluzione 37/2020.
Il versamento va effettuato tramite “F24 Versamenti con elementi identificativi” (c.d. F24 ELIDE), utilizzando i seguenti codici tributo:
Difatti, il soggetto che ha percepito il contributo in tutto o in parte non spettante, anche a seguito di rinuncia, può regolarizzare spontaneamente l’indebita percezione. Restituendo il contributo ed i relativi interessi nonché la sanzione ravveduta (art.13 comma 5 d.Lgs 471/1997).
Qualora dai controlli eseguiti dall’Agenzia delle entrate emerga che il contributo sia in tutto o in parte non spettante, anche a seguito dei successivi riscontri di regolarità antimafia, l’Agenzia delle entrate applica la sanzione non più ravvedibile nella misura dal 100% al 200% dell’importo indebitamente percepito . Per tale sanzione è esclusa la possibilità di definizione agevolata.
Nel medesimo caso, ci sono anche risvolti dal punto di vista penale. Infatti, si applica, inoltre, la pena prevista dall’articolo 316-ter del Codice penale in materia di indebita percezione di erogazioni a danno dello Stato, che prevede alternativamente: