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di Andrea Amantea - 13 Ottobre 2020
In caso di rigetto dell’istanza sostitutiva di accesso al contributo a fondo perduto o di ricezione di un importo inferiore a quello effettivamente spettante, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame in autotutela. A comunicarlo è l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 65 dell’11 ottobre 2020.
In considerazione dell’emergenza covid-19, il Dl Rilancio ha previsto dei contributi a fondo perduto per imprese e professionisti subordinato alla presentazione di apposita domanda. Tuttavia nell’invio della richiesta di contributo è possibile che il contribuente abbia commesso degli errori di calcolo o abbia avuto dei problemi con il sistema telematico di invio.
Ecco in chiaro come rimediare agli errori con un’istanza di autotutela.
A prevedere appositi contributi a fondo perduto è l’articolo 25 del Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio in considerazione dell’emergenza covid-19.
I contributi spettano a a Imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
Come da circolare n. 15/E del 13 giugno 2020: ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di 5 milioni di euro, non sono inclusi:
A tal proposito, i rimborsi sono considerati ricavi.
Leggi anche: Contributo a fondo perduto Covid: i rimborsi sono ricavi
L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.
Oltre a rispetto del monte ricavi/compensi fisso a 5 milioni di euro, era inoltre necessario la presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:
Le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto potevano essere presentate:
L’agenzia delle entrate, con il Il provvedimento, 10 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020, ha individuato le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo.
Nel periodo sopra citato, in caso di errore, era possibile presentare una nuova Istanza. In sostituzione di quella precedentemente trasmessa.
Ad ogni modo, spirati i termini appena individuati non era più possibile inoltrare nuove richieste di contributo.
Con la risoluzione n°65/e dell’11 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha comunicato di aver ricevuto:
In tale caso, l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore. Si pensi all’indicazione di un IBAN errato.
Il sistema dell’Agenzia ha respinto l’istanza per decorrenza dei termini.
Considerato ciò,
“al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela“.
Dunque ricorrendo all’autotutela è possibile evidenziare le situazioni in cui:
L’istanza va trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente. In qualità di titolare di PIVA. L’istanza deve essere firmata digitalmente:
In quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.
Ancora, nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale: l’istanza da trasmettere via PEC va sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.
Insieme all’autotutela è necessario inviare un’apposita nota aggiuntiva.
A tal proposito, nella nota è necessario specificare i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.
Ricevute le istanze, saranno valutate le motivazioni riportate nella nota aggiuntiva. Altresì, sarà valutata la coerenza dei dati contabili dichiarati nelle istanze presentate:
Attenzione, come da risoluzione n°65 qui in commento,
qualora dall’esame dell’istanza di autotutela dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio verifica un eventuale tentativo di truffa.
Al contrario laddove l’istanza di autotutela è motivata, l’Agenzia delle entrate bonificherà il contributo per l’intero importo spettante.
Differente è l’indicazione laddove, valutata l’istanza, l’Agenzia ritiene di non dover integrare il contributo già erogato o negato.
In tale caso, il Fisco notificherà un motivato diniego di annullamento/revisione. In tale caso, per vizi propri del diniego di autotutela, sarà possibile ricorrere alla Commissione tributaria competente.
Dunque, a detta dell’Agenzia, non sarà possibile il ricorso circa il merito del diniego del contributo.