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Contributo a fondo perduto: riesame in autotutela per rimediare agli errori

In caso di rigetto o in caso di errori di calcolo per il contributo a fondo perduto il contribuente può richiedere riesame di autotutela.


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di - 13 Ottobre 2020

In caso di rigetto dell’istanza sostitutiva di accesso al contributo a fondo perduto o di ricezione di un importo inferiore a quello effettivamente spettante, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame in autotutela. A comunicarlo è l’Agenzia delle entrate con l’interpello n° 65 dell’11 ottobre 2020.

In considerazione dell’emergenza covid-19, il Dl Rilancio ha previsto dei contributi a fondo perduto per imprese e professionisti subordinato alla presentazione di apposita domanda. Tuttavia nell’invio della richiesta di contributo è possibile che il contribuente abbia commesso degli errori di calcolo o abbia avuto dei problemi con il sistema telematico di invio.

Ecco in chiaro come rimediare agli errori con un’istanza di autotutela.

Contributo a fondo perduto 2020: le previsioni del decreto Rilancio

A prevedere appositi contributi a fondo perduto è l’articolo 25 del Dl 34/2020, cosiddetto decreto Rilancio in considerazione dell’emergenza covid-19.

I contributi spettano a a Imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.

Come da  circolare n. 15/E del 13 giugno 2020: ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di 5 milioni di euro, non sono inclusi:

  1. “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”;
  2. “i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione”.

A tal proposito, i rimborsi sono considerati ricavi.

Leggi anche: Contributo a fondo perduto Covid: i rimborsi sono ricavi

Contributo a fondo perduto, a chi spetta

L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra  l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.

Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Ulteriori requisiti

Oltre a rispetto del monte ricavi/compensi fisso a 5 milioni di euro, era inoltre necessario la presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). E’ possibile trovare l’elenco di tali Comuni è riportato  nelle istruzioni del modello dell’istanza.

Contributo a fondo perduto, domanda

Le istanze per ottenere il contributo a fondo perduto potevano essere presentate:

L’agenzia delle entrate, con il Il provvedimento, 10 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020, ha individuato le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo.

Nel periodo sopra citato, in caso di errore, era possibile presentare una nuova Istanza. In sostituzione di quella precedentemente trasmessa.

Ad ogni modo, spirati i termini appena individuati non era più possibile inoltrare nuove richieste di contributo.

Istanze rigettate o accolte per importi errate: la risoluzione n° 65/e

Con la risoluzione n°65/e dell’11 ottobre, l’Agenzia delle entrate ha comunicato di aver ricevuto:

  1. diverse segnalazioni dagli operatori e dalle associazioni di categoria riguardanti istanze per le quali è stato regolarmente eseguito il mandato di pagamento ma che, a seguito di errori commessi dagli utenti, individuati solo dopo l’accreditamento della somma, hanno portato questi ultimi a ricevere un ammontare di contributo inferiore a quello spettante;
  2. ulteriori segnalazioni in relazione a istanze trasmesse a ridosso della scadenza dei 60 giorni, per le quali il sistema dell’Agenzia delle entrate ha inviato una seconda ricevuta di scarto oltre i 7  giorni lavorativi successivi alla scadenza.

In tale caso, l’utente non è stato in grado di trasmettere l’istanza sostitutiva con la correzione dell’errore. Si pensi all’indicazione di un IBAN errato.

Il sistema dell’Agenzia ha respinto l’istanza  per decorrenza dei termini.

Contributo a fondo perduto, riesame in autotutela

Considerato ciò,

“al fine di sanare le situazioni sopra descritte, il soggetto richiedente – anche mediante l’intermediario delegato – può presentare istanza volta alla revisione, in autotutela“.

Dunque ricorrendo all’autotutela è possibile evidenziare le situazioni in cui:

Come presentare l’istanza di autotutela per il contributo a fondo perduto

L’istanza va trasmessa via PEC alla Direzione provinciale territorialmente competente in relazione al domicilio fiscale del soggetto richiedente. In qualità di titolare di PIVA. L’istanza deve essere firmata digitalmente:

In quest’ultimo caso, sarà allegata all’istanza la copia del documento d’identità del soggetto richiedente.

Ancora, nel caso in cui il soggetto non disponga di firma digitale: l’istanza da trasmettere  via PEC va sottoscritta con firma autografa accompagnata da copia di documento d’identità.

Insieme all’autotutela è necessario inviare un’apposita nota aggiuntiva.

A tal proposito, nella nota è necessario specificare i motivi dell’errore ovvero l’impossibilità di trasmettere nei termini l’istanza sostitutiva  per la quale il sistema ha consegnato una seconda ricevuta di scarto.

La valutazione delle istanze

Ricevute le istanze, saranno valutate le motivazioni riportate nella nota aggiuntiva. Altresì,  sarà valutata  la coerenza dei dati contabili dichiarati nelle istanze presentate:

  1. con gli elementi informativi presenti in Anagrafe Tributaria e
  2. l’eventuale documentazione prodotta dal contribuente.

Attenzione, come da risoluzione n°65 qui in commento,

qualora dall’esame dell’istanza di autotutela dovesse emergere l’irregolarità della stessa, l’ufficio verifica un eventuale tentativo di truffa.

Al contrario laddove l’istanza di autotutela è motivata, l’Agenzia delle entrate bonificherà il contributo per l’intero importo spettante.

Differente è l’indicazione laddove, valutata l’istanza, l’Agenzia ritiene di non dover integrare il contributo già erogato o negato.

In tale caso, il Fisco notificherà un motivato diniego di annullamento/revisione. In tale caso, per vizi propri del diniego di autotutela, sarà possibile ricorrere alla Commissione tributaria competente.

Dunque, a detta dell’Agenzia, non sarà possibile il ricorso circa il merito del diniego del contributo.

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Tags: Contributi a fondo perduto