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Contributo a fondo perduto Covid: i rimborsi sono ricavi

Le somme fuori campo Iva percepite come rimborso sono ricavi e concorrono alla verifica dei requsiiti per il contributo a fondo perduto.


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di - 18 Settembre 2020

I rimborsi spese fuori campo Iva sono considerati ricavi dell’impresa, pertanto devono concorrere alla verifica del calo di fatturato ai fini della richiesta del contributo a fondo perduto Covid previsto dal Decreto Rilancio. Si è espressa in tal senso l’Agenzia delle entrate in risposta ad interpello presentato da una società di formazione professionale. La risposta è la n° 350 del 15 settembre 2020.

Ricordiamo che i contributi a fondo perduto potevano essere richiesti dal 15 giugno al 13 agosto 2020. Per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande potevano essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

L’invio poteva avvenire solo in via telematica.

Contributo a fondo perduto Covid: i requisiti da rispettare

I contributi spettano a a Imprenditori, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.

Come da  circolare n. 15/E del 13 giugno 2020: ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di 5 milioni di euro, non sono inclusi:

  1. “i corrispettivi delle cessioni di beni e delle prestazioni di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l’attività dell’impresa”;
  2. “i corrispettivi delle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione”.

L’importo del contributo spettante è calcolato applicando le seguenti percentuali alla differenza tra  l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e quello di aprile 2019:

  1. 20%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 sono inferiori o pari a 400.000 euro;
  2. 15%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano i 400.000 euro ma non l’importo di 1.000.000 di euro;
  3. 10%, se i ricavi e i compensi dell’anno 2019 superano 1.000.000 di euro ma non l’importo di 5.000.000 euro.
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.

L’importo spettante è erogato tramite bonifico diretto da parte dell’Agenzia delle entrate.

Le domande di contributo potevano essere presentate solo in via telematica:

  • dal 15 giugno
  • al 13 agosto 2020.

Per gli eredi che continuano l’attività per conto del soggetto deceduto, le domande potevano essere inviate dal 25 giugno al 24 agosto 2020.

Ulteriori requisiti

Oltre a rispetto del monte ricavi/compensi fisso a 5 milioni di euro, era inoltre necessario la presenza di almeno uno tra i seguenti requisiti:

  1. ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 inferiore ai due terzi dell’ammontare del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2019;
  2. inizio dell’attività a partire dal 1° gennaio 2019;
  3. domicilio fiscale o sede operativa situati nel territorio di Comuni colpiti da eventi calamitosi (sisma, alluvione, crollo strutturale), i cui stati di emergenza erano in atto alla data del 31 gennaio 2020 (data della dichiarazione dello stato di emergenza da Coronavirus). E’ possibile trovare l’elenco di tali Comuni è riportato  nelle istruzioni del modello dell’istanza.

Gli ultimi chiarimenti dell’Agenzia delle entrate: la verifica del calo di fatturato

Come detto sopra, uno dei requisiti d’accesso al “fondo perduto” è che il fatturato di aprile 2020 deve essere almeno inferiore di 2/3 a quello di aprile 2019.

A tal proposito;

  • per il calcolo del fatturato  da confrontare al fine di verificare la riduzione citata,
  • devono essere considerate le operazioni che hanno partecipato alla liquidazione periodica Iva.

Devono essere considerate tutte le fatture attive (al netto dell’IVA) con data di effettuazione dell’operazione che cade ad aprile nonché le fatture differite emesse nel mese di maggio e relative a operazioni effettuate nel mese di aprile” e che “occorre tenere conto delle note di variazione di cui all’articolo 26” del Decreto IVA, con data aprile.

Indicazioni rinvenibili nella circolare 15/2020.

Con la stessa circolare  è evidenziata la necessità di considerare tutte le somme che costituiscono il “fatturato” del periodo di riferimento, purché le stesse rappresentino ricavi dell’impresa (o compensi derivanti dall’esercizio di arti o professioni).

Circa il calcolo del calo di fatturato, un ulteriore chiarimento è stato fornito dall’Agenzia delle entrate, con la risposta n° 350 del 15 settembre 2020.

Il caso affrontato riguardava una società che svolge anche l’attività di formazione tramite corsi professionali in qualità di Agenzia Formativa accreditata dalla Regione. Corsi, fuori campo IVA  per i quali emette “note a richiesta di rimborso spese”.

Difatti, è stato chiesto all’Agenzia:

Il parere dell’Agenzia delle entrate

Secondo il Fisco, le somme oggetto di rimborso sono da considerare sia

I rimborsi in esame  hanno come contropartita dei costi d’esercizio sostenuti dall’istante e  rappresentano ricavi dell’attività svolta.

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Tags: Contributi a fondo perdutocoronavirus