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di Andrea Amantea - 22 Ottobre 2020
Il Dl Rilancio ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per le partite Iva in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19. Quasi la totalità degli operatori economici è stata costretta a chiudere o a limitare la propria attività durante il periodo di lockdown generalizzato con conseguente forte calo del fatturato. Da qui l’introduzione della misura a carattere emergenziale.
L’Agenzia delle entrate, nel corso del tempo, ha chiarito diversi aspetti operativi del contributo. In particolare chiarimenti specifici sono stati forniti con le circolari 15/e e 22/e del 2020.
Da ultimo, con la risposta n° 478, l’Agenzia ha indicato come verificare il possesso dei requisiti d’accesso al “fondo perduto” laddove siano svolte più attività.
Ecco in chiaro i chiarimenti forniti, ma prima rivediamo in breve cos’è e come funziona la misura.
L’articolo 25 del Dl 34/2020, c.d. decreto Rilancio, ha previsto uno specifico contributo a fondo perduto per le partite Iva in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19.
Gli effetti delle chiusure forzate o comunque delle limitazione delle attività economiche, riproposte in parte con l’ultimo DPCM “18 ottobre” del Governo, sono devastanti, tant’è che, il Governo, sta pensando di proporre nuovamente il contributo a fondo perduto.
I contributi spettano a imprenditori, professionisti iscritti alla gestione separata INPS, lavoratori autonomi e titolari di reddito agrario con partita Iva. Soggetti che devono presentare un monte ricavi 2019 non superiore a 5 milioni di euro.
Come da circolare n. 15/E del 13 giugno 2020: ai fini della determinazione della soglia di ricavi o compensi di 5 milioni di euro, sono inclusi:
Il requisito afferente i ricavi/compensi non è l’unico paletto da rispettare.
Coloro che hanno presentato l’istanza di richiesta dei contributi dovevano possedere altresì, uno dei seguenti requisiti:
L’ammontare del contributo si calcola applicando una specifica percentuale alla differenza: tra l’importo del fatturato e dei corrispettivi del mese di aprile 2020 e l’analogo importo del mese di aprile 2019.
Le percentuali previste sono le seguenti:
Il contributo è comunque riconosciuto per un importo non inferiore a 1.000 euro per le persone fisiche e a 2.000 euro per i soggetti diversi dalle persone fisiche.
Ad ogni modo, per i soggetti che hanno iniziato l’attività da maggio 2019, spetta l’importo minimo del contributo.
Le istanze per ottenere il “fondo perduto” non possono essere più presentate.
Difatti, la presentazione poteva avvenire:
A tal proposito, l’agenzia delle entrate, con il provvedimento, 10 giugno 2020, Prot. n. 0230439/2020, ha individuato le regole tecniche per la trasmissione delle istanze per il riconoscimento del contributo.
In caso di rigetto dell’istanza sostitutiva di accesso al contributo a fondo perduto o di ricezione di un importo inferiore a quello effettivamente spettante, il contribuente può presentare apposita istanza di riesame in autotutela.
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Con la risposta n°478, l’Agenzia delle entrate, ha affrontato il caso di una società che svolge più attività e ha chiesto chiarimenti sulla spettanza del “fondo perduto”.
In particolare, la società istante si occupa:
A tal proposito, intendeva sapere se per l’attività secondaria potesse avere accesso al contributo a fondo perduto. Precisando che:
“sulla base delle normative vigenti, non ha ritenuto di dover modificare il codice Ateco perché la nuova iniziativa costituisce, ad oggi, un’attività secondaria rispetto a quella principale”.
Ai fini della verifica dei requisiti di accesso al contributo a fondo perduto, deve considerare tutte e due le attività svolte o può farlo solo in relazione all’attività secondaria?
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Secondo l’Agenzia delle entrate, ai fini della verifica dei requisiti d’accesso, devono essere considerate tutte le attività svolte. Difatti non è possibile scindere la richiesta per l’una o per l’altra attività.
Ciò vale anche per il calcolo del monte ricavi e del calo di fatturato.
In sostanza viene replicato quanto già chiarito nella circolare 22/e 2020
“un’impresa che ha come attività principale la locazione di immobili di proprietà – la cui data di inizio attività (o apertura della partita Iva) è antecedente al 31 dicembre 2018 – che ha intrapreso una nuova attività in un diverso settore, successivamente al 1° gennaio 2019, deve tener conto di tutte le attività esercitate ai fini della determinazione dei requisiti di accesso di cui ai commi 3 e 4 dell’articolo 25 del decreto rilancio”.