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di Antonio Maroscia - 30 Luglio 2020
L’INPS ha emanato il messaggio 2975 del 28 luglio 2020 con il quale illustra la disciplina delle decurtazioni dal Reddito/Pensione di Cittadinanza spettante nel caso in cui gli importi accreditati non siano spesi e/o prelevati nelle tempistiche specificate dalla normativa.
Il messaggio inoltre chiarisce la disciplina delle decurtazioni in caso di interruzione nell’erogazione o cessazione dei benefici di RdC e PdC.
Di seguito le istruzioni dell’Istituto previdenziale.
Nel messaggio si premette che, con la circolare INPS 43 del 20 marzo 2019 si forniscono le indicazioni sulla disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza; ovvero le misure di contrasto alla povertà e di inclusione sociale istituite dal decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.
Il Reddito/Pensione di cittadinanza arriva mensilmente ai beneficiari attraverso la Carta RdC; in via ordinaria si deve fruire entro il mese successivo a quello di erogazione. Tuttavia può succedere che l’accredito non sia del tutto speso o prelevato; in questo caso la norma prevede il meccanismo della decurtazione: mensile o semestrale.
I meccanismi di decurtazione sono subordinati all’emanazione di un decreto del Ministro del Lavoro e del MEF; detto Decreto è stato emanato il 2 marzo 2020 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale del 30 giugno 2020 recante:
Tempistiche per la fruizione del beneficio economico spettante ai nuclei beneficiari del reddito di cittadinanza.
Leggi anche: Carta Reddito di Cittadinanza, come si può usare
Come appena enunciato la disciplina del Reddito e della Pensione di Cittadinanza prevede una:
La ratio della norma è che si spenda l’aiuto per soddisfare le esigenze primarie di vita del nucleo stesso (evitando cioè di mettere i soldi da parte).
Mensilmente l’INPS effettua il confronto tra il saldo della Carta Rdc nell’ultimo giorno di ciascun mese, al netto degli eventuali arretrati
erogati nel semestre in corso e in quello precedente, e il valore del beneficio mensile effettivamente erogato nel mese.
Nel caso in cui il valore del saldo sia superiore al valore del beneficio erogato, la differenza è integralmente sottratta dal beneficio erogato nel mese successivo, ovvero, se non capiente, dalla disponibilità della carta fino a capienza.
La decurtazione mensile non può superare il 20% del beneficio mensile erogato e non speso. Inoltre non opera se l’importo risulta inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
La disciplina del RdC e PdC prevede anche una:
Anche in questo caso la decurtazione non opera se di ammontare inferiore al 20% del beneficio minimo, pari a 8 euro.
Infine l’INPS illustra la disciplina di esonero delle decurtazioni nei casi di interruzione nell’erogazione del beneficio o della sospensione della
stessa.
In caso di interruzione delle erogazioni per rinnovo del Rdc ovvero di decurtazione di intere mensilità di beneficio, nonché di sospensione delle erogazioni del beneficio per altra motivazione, le decurtazioni mensili e semestrali sono sottratte dal beneficio spettante nel primo mese successivo alla sospensione. Se non capiente, la decurtazione avviene sulla carta fino a capienza.
In caso di cessazione del beneficio, invece, decorso un semestre dall’ultima erogazione, il Gestore della carta provvede alla disattivazione della stessa, anche se vi sono ancora importi residui.
Alleghiamo infine il testo in formato PDF del messaggio INPS in oggetto.