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di Paolo Ballanti - 11 Settembre 2020
Il “Decreto agosto” ha riproposto il bonus 1000 euro, l’indennità una tantum destinata a particolari categorie di lavoratori dipendenti o autonomi danneggiati dalle conseguenze economiche dell’emergenza COVID-19.
L’articolo 9 del Dl 104 del 15 agosto 2020 prevede infatti il riconoscimento di una somma netta di 1000 euro, erogata dall’INPS, previa domanda telematica, agli stessi soggetti destinatari del contributo nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020, eccezion fatta per:
Sulla nuova indennità si segnalano anche i primi chiarimenti dell’INPS, contenuti nel messaggio n. 3160 del 27 agosto scorso.
Analizziamo la novità nel dettaglio, partendo dai soggetti destinatari.
Possono inoltrare domanda di bonus (articolo 9 comma 1) i dipendenti stagionali dei settori turismo e stabilimenti termali che hanno interrotto involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Agli stessi è richiesto di non essere titolari di pensione, indennità di disoccupazione NASPI o rapporto di lavoro dipendente alla data del 15 agosto 2020.
La misura si estende anche ai lavoratori somministrati presso imprese del turismo o stabilimenti termali che abbiano interrotto involontariamente il rapporto tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020 e, altresì, non risultino di rapporto di lavoro dipendente, pensione o indennità di disoccupazione al 15 agosto 2020.
Hanno diritto all’indennità di 1000 euro i lavoratori a tempo determinato (art. 9 comma 5) dei settori turismo e stabilimenti termali in possesso dei seguenti requisiti:
Rientrano nella platea del “bonus 1000 euro” i lavoratori stagionali (art. 9 comma 2 lettera a) appartenenti a settori diversi da turismo e stabilimenti termali che nel periodo 1º gennaio 2019 – 17 marzo 2020 hanno:
Alla data di presentazione della domanda gli interessati non devono trovarsi in nessuna delle seguenti situazioni:
L’indennità una tantum è riconosciuta anche ai soggetti titolari di un contratto intermittente o job on call (art. 9 comma 2 lettera b) che abbiano lavorato almeno 30 giornate tra il 1º gennaio 2019 e il 17 marzo 2020.
Come per la casistica precedente anche i lavoratori intermittenti sono esclusi dalla misura se titolari, alla data di inoltro della domanda di:
La misura del “Decreto Agosto” è estesa (articolo 9 comma 2 lettera c) ai soggetti privi di partita IVA e non iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie, titolari di un rapporto di lavoro autonomo occasionale nel periodo 1º gennaio 2019 – 29 febbraio 2020, che rispettino le seguenti condizioni:
Agli stessi soggetti è inoltre fatto divieto, alla data di presentazione della domanda di bonus, di essere titolari di:
Leggi anche: Bonus 1000 euro forfettari: indennità da ricalcolare
Gli incaricati alle vendite a domicilio (articolo 9 comma 2 lettera d) possono chiedere l’indennità una tantum se, dall’attività in parola, hanno ottenuto un reddito annuo 2019 superiore a 5 mila euro e siano altresì:
Come per le categorie precedenti, anche i venditori a domicilio, alla data di presentazione della domanda all’INPS, non possono essere titolari di rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato né pensionati.
Ai sensi dell’articolo 9 comma 4 i 1000 euro di bonus spettano anche a:
L’indennità di 1000 euro riconosciuta ad uno dei soggetti citati (art. 9 comma 6) non è cumulabile con la medesima prestazione teoricamente spettante. Ad esempio, se Caio è destinatario del bonus 1000 euro perché lavoratore intermittente non potrà ottenere un’altra quota dell’indennità in quanto ex lavoratore stagionale appartenente a settori diversi da turismo e stabilimenti termali.
La prestazione non è altresì cumulabile con le indennità di cui all’articolo 44 del “Decreto Cura Italia” destinate ai lavoratori dipendenti o autonomi che a causa dell’emergenza COVID-19 hanno cessato, ridotto o sospeso l’attività ovvero il loro rapporto di lavoro.
Luce verde invece per cumulare il bonus con l’assegno ordinario di invalidità.
Le domande di indennità dovranno essere inoltrate all’INPS in via telematica, autonomamente o avvalendosi dei servizi forniti dai patronati. Con apposita circolare, precisa il messaggio 3160, saranno fornite le istruzioni operative.
I soggetti già destinatari dell’indennità nei mesi di marzo, aprile e maggio 2020 non dovranno fare nulla. Sarà quindi l’INPS d’ufficio a riconoscergli il bonus, previa verifica dei requisiti.
Come accaduto per tranche precedenti, anche la quota una tantum di 1000 euro previsto dal “Decreto Agosto” è esente da trattenute per contributi INPS e tassazione IRPEF. Si tratta pertanto di una somma netta che non concorre altresì alla formazione del reddito complessivo ai fini fiscali del percipiente.
Il 31 agosto è scaduto il termine per presentare le domande di indennità previste dal “Decreto Rilancio” (D.l. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77/2020). A stabilirlo sempre il D.l. n. 104 all’articolo 9 comma 8.
Di conseguenza, perdono la possibilità di ottenere il bonus riconosciuto dal “Decreto Rilancio”: